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Nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 2 dicembre 2022 è stato pubblicato il D.M. 19 ottobre 2022, con il quale il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha disposto il riconoscimento di un contributo straordinario al fine di mitigare i maggiori costi per energia elettrica, gas metano, GPL, gasolio e biomasse sostenuti dalle imprese florovivaistiche nel periodo 1° marzo - 31 agosto 2022.
Alla misura sono stati destinati 25 milioni di euro, attinti dal “Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura” istituito dalla Legge n. 178/2020 (art. 1, comma 128).
Del sostegno possono beneficiare, tramite sovvenzione diretta, solo le imprese agricole esercenti attività florovivaistica.
L’art. 4 del decreto in esame precisa i criteri per l’assegnazione del contributo, indicando che lo stesso è destinato alle imprese che hanno sostenuto costi nel periodo compreso tra il 1° marzo ed il 31 agosto 2022 per l’acquisto delle seguenti risorse energetiche:
Ai fini della concessione del contributo, inoltre, i costi sostenuti per le suddette risorse energetiche devono risultare superiori al 30% dei costi complessivamente sostenuti nel medesimo periodo dell’anno 2021 (1° marzo - 31 agosto 2022).
Pare, dunque, che questa misura si differenzi da quelle precedentemente disposte per l’incremento del costo di energia e gas, per le quali era richiesto di verificare l’incremento del costo medio dell’energia.
Le imprese florovivaistiche in questo caso devono, invece, verificare unicamente l’incremento complessivo dei costi energetici sostenuti nei periodi di riferimento.
Per le imprese costituite tra il 1° marzo 2021 ed il 31 agosto 2021, per determinare il costo complessivo ammesso, occorre prendere a riferimento i costi sostenuti dalla data di costituzione fino al 31 agosto 2021. Tale valore deve poi essere rapportato pro-quota alla durata semestrale.
Ad esempio, nel caso di un’impresa agricola costituita il 1° maggio 2021 che abbia sostenuto costi per energia e gasolio, entro il 31 agosto 2021, per 8.000 euro, il costo su base semestrale sarà pari a 12.000 euro (8.000 / 4 x 6).
In tali casi l’aiuto concedibile sarà pari al 30% dei maggiori costi sostenuti.
Invece, per le imprese costituite dal 1° settembre 2021 al 31 agosto 2022 non deve essere verificato l’incremento dei costi sostenuti. Tali imprese potranno beneficiare di un contributo nella misura del 15% dei costi sostenuti per le predette fonti energetiche dal 1° marzo 2022 al 31 agosto 2022, ovvero, se costituite dopo il 1° marzo 2022, dalla data di inizio dell’attività al 31 agosto 2022.
La percentuale del contributo è “indicativa”, infatti, qualora le risorse non fossero sufficienti a soddisfare tutte le domande presentate oppure, al contrario, qualora le richieste fossero inferiori alle risorse messe a disposizione, è prevista una rimodulazione lineare del contributo. Pertanto, le suddette percentuali potranno essere proporzionalmente riviste in diminuzione o in aumento.
Il contributo percepito da ogni singola azienda non può, comunque, superare l’ammontare massimo ammesso dal Quadro temporaneo, richiamato dal D.M. n. 370386 del 26 agosto 2022, e fissato in 62.000 euro per le imprese del settore di produzione primaria di prodotti agricoli.
Per poter richiedere l’aiuto, i beneficiari devono aver aggiornato e validato il proprio fascicolo aziendale. La domanda deve essere presenta al soggetto gestore allegando:
La precisazione offerta dall’art. 5 del decreto circa la documentazione da allegare, pare consentire due ipotesi per la definizione della base imponibile, ossia: considerare i prodotti effettivamente utilizzati oppure i prodotti energetici consegnati nel periodo marzo/agosto.
In attesa di precise indicazioni dai soggetti gestori, riteniamo che qualora si opti per un criterio, lo stesso debba essere seguito per definire i costi sostenuti dal 1° marzo al 31 agosto 2022 ed anche per definire quelli del corrispondente periodo del 2021.
È ammessa la cumulabilità di questa misura con gli altri aiuti de minimis ammessi dall’art. 4 del D.M. n. 370386 del 26 agosto 2022. In tal caso, sarà il soggetto gestore a verificare che l’ammontare complessivo dei contributi non determini il superamento del massimale disposto dal quadro temporaneo.
Infine, per quanto attiene ai pagamenti, AGEA è autorizzata ad effettuare un pagamento in acconto entro il 31 dicembre 2022 nella misura del 90%, con pagamento del restante 10% solo al termine dei controlli.