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Nell’ambito del D.D.L. Bilancio 2023 sono previste svariate definizioni agevolate per la regolarizzazione delle violazioni e delle irregolarità fiscali commesse dai contribuenti. Esaminiamo di seguito, per brevi flash, le diverse sanatorie delle violazioni tributarie previste dalla Manovra di Bilancio.
Seguiranno, poi, approfondimenti in funzione dell’importanza e dell’urgenza.
L’art. 38 del D.D.L. Bilancio 2023 prevede la definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta in corso al:
risultanti dalle Comunicazioni di irregolarità di cui agli artt. 36-bis, D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis, D.P.R. n. 633/1972, per le quali il relativo termine di pagamento (trenta giorni dal ricevimento della comunicazione) non sia ancora scaduto alla data del 1° gennaio 2023, o per le quali le relative Comunicazioni saranno recapitate successivamente a tale data.
Ai fini della definizione agevolata, è richiesto il pagamento, entro trenta giorni dal ricevimento della Comunicazione:
senza che sia prevista alcuna riduzione delle imposte omesse o versate in ritardo.
Le somme possono essere versate in un’unica soluzione, oppure in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo.
Il D.D.L. Bilancio 2023 prevede, inoltre, che le somme risultanti dalle Comunicazioni di irregolarità di cui agli artt. 36-bis, D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis, D.P.R. n. 633/1972, il cui pagamento rateale sia ancora in corso alla data del 1° gennaio 2023 e per le quali non sia intervenuta la decadenza dalla rateazione, possano essere definite con il pagamento del debito residuo a titolo di imposte, contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive, nonché della sanzione in misura ridotta del 3%.
Il pagamento rateale prosegue, a pena di inefficacia della definizione, con le modalità ed i termini ordinari. Il mancato pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute non consente il perfezionamento della definizione e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione (ossia, con applicazione della sanzione nella misura ordinaria di cui all’art. 13, D.Lgs. n. 471/1997).
Le somme versate fino a concorrenza dei debiti definibili, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non ne è previsto il rimborso.
A fronte di tale opportunità di definizione, è differito di un anno il termine di decadenza di cui all’art. 25, comma 1, lett. a), D.P.R. n. 602/1973, per la notifica delle cartelle di pagamento relative alle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 (la cartella può essere, dunque, notificata entro il quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ovvero a quello di scadenza del versamento dell’unica o dell’ultima rata, se il termine di versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31 dicembre).
L’art. 38, comma 7 del D.D.L. Bilancio 2023 interviene sull’art. 3-bis, comma 1, D.Lgs. n. 462/1997, prevedendo che le somme dovute a seguito:
possano essere rateizzate in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo a prescindere dal relativo ammontare (in precedenza, invece, la rateizzazione in venti rate trimestrali era ammessa solo per importi superiori alla soglia di 5.000 euro; in caso contrario, la rateizzazione era consentita in un massimo di otto rate trimestrali).
L’art. 39 del D.D.L. Bilancio 2023 ripropone la possibilità di regolarizzare le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze degli obblighi o degli adempimenti di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile delle imposte sui redditi, dell’IVA e dell’IRAP e sul pagamento di tali tributi, commesse fino al 31 ottobre 2022.
Al fine del perfezionamento della regolarizzazione, è richiesta la rimozione dell’irregolarità e/o dell’omissione, nonché il versamento di una somma pari a 200 euro per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni, da effettuare in due rate di pari importo entro il 31 marzo 2023 e il 31 marzo 2024.
Dalla regolarizzazione sono esclusi gli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni, emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui all’art. 5-quater, D.L. n. 167/1990.
La procedura di regolarizzazione, inoltre, non può essere adottata dai contribuenti per l’emersione di attività finanziarie o patrimoniali costituite o detenute all’estero, nonché per le violazioni già contestate con atti divenuti definitivi alla data del 1° gennaio 2023.
Le modalità attuative della regolarizzazione in esame saranno definite da un apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
A fronte di tale opportunità è previsto che per le violazioni formali commesse fino al 31 ottobre 2022, oggetto di un Processo Verbale di Constatazione (PVC), siano differiti di due anni i termini per la notifica degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni (la notifica può quindi essere effettuata entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello della violazione).
In relazione ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, l’art. 40 del D.D.L. Bilancio 2023 prevede la possibilità di regolarizzare le violazioni diverse da quelle definibili in forza dei precedenti artt. 38 e 39 del D.D.L. Bilancio 2023 (ossia di quelle risultanti dalle Comunicazioni di irregolarità o dalle violazioni formali). riferite alle dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a periodi d’imposta precedenti.
Ai fini della regolarizzazione, è richiesto il versamento di 1/18 del minimo della sanzione, oltre all’imposta e agli interessi.
Il versamento può essere effettuato in un’unica soluzione o in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo, con scadenza della prima rata fissata al 31 marzo 2023; sulle rate successive alla prima, da corrispondere entro il 30 giugno, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno, sono dovuti gli interessi nella misura del tasso legale.
La regolarizzazione si perfeziona con la rimozione dell’irregolarità o dell’omissione ed il versamento (unica soluzione o prima rata) delle somme dovute entro il 31 marzo 2023.
L’omesso versamento, in tutto o in parte, di una delle rate successive alla prima entro il termine di quella successiva determina la decadenza dalla rateazione e l’iscrizione a ruolo dell’importo ancora dovuto, della sanzione del 30% di cui all’art. 13, D.Lgs. n. 471/1997, sul residuo dovuto a titolo d’imposta, e degli interessi del 4% di cui all’art. 20, D.P.R. n. 602/1973, a decorrere dal 31 marzo 2023.
In tali ipotesi, la cartella di pagamento è notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di decadenza della rateazione.
Il ravvedimento speciale è consentito a condizione che le violazioni non siano state ancora contestate, alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata, con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, compresi gli avvisi bonari di cui all’art. 36-ter, D.P.R. n. 600/1973. La regolarizzazione è invece espressamente esclusa per l’emersione di attività finanziarie o patrimoniali costituite o detenute all’estero.
Restano validi i ravvedimenti già effettuati al 1° gennaio 2023 (data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2023).
Le modalità attuative del ravvedimento speciale saranno definite da un apposito Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
In relazione ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, l’art. 45 del D.D.L. Bilancio 2023 prevede la possibilità di regolarizzare, mediante l’integrale versamento della sola imposta, l’omesso o insufficiente versamento:
Ai fini del perfezionamento della regolarizzazione in esame, è richiesto il versamento delle somme dovute in un’unica soluzione entro il 31 marzo 2023, ovvero in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo (prima rata da versare entro il 31 marzo 2023). Sulle rate successive alla prima, scadenti il 30 giugno, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno, sono dovuti gli interessi nella misura del tasso legale calcolati dal giorno successivo al versamento della prima rata.
Le somme dovute non possono essere compensate con gli eventuali crediti a disposizione del contribuente.
In caso di mancato perfezionamento della regolarizzazione, il competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate procede con l’iscrizione a ruolo delle somme residue dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione del 30% di cui all’art. 13, D.Lgs. n. 471/1997, applicata sull’importo residuo dovuto a titolo di imposta. La cartella di pagamento è quindi notificata entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui si è verificato l’omesso versamento, integrale o parziale, delle somme dovute.
In conclusione, si evidenzia che gli artt. 41, 42, 43 e 44 del D.D.L. Bilancio 2023 prevedono, rispettivamente:
Tali previsioni saranno esaminate in una prossima informativa.