Giurisprudenza e dottrina spesso non vanno a braccetto e il dibattito sorto con riferimento agli effetti sul contratto di comodato a seguito della morte del comodante, ne è un esempio lampante.
In base all’articolo 1803 del Codice Civile, tra le due parti si realizza un contratto di comodato quando, a titolo gratuito, “una parte consegna all'altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta”.
Tale contratto potrà prevedere un preciso termine temporale per la restituzione del bene concesso in comodato nel caso in cui risulti essere a termine oppure, qualora non sia stato determinato alcun termine per la restituzione del bene (comodato precario o a tempo indeterminato), questa avverrà quando il comodante lo richiederà (articolo 1810 del Codice Civile).
La linearità, apparente, di tale tipologia contrattuale ne ha agevolato la diffusione; tuttavia, l’eventualità della morte del comodante in vigenza di un contratto di comodato, ha generato interrogativi in merito alle sorti del contratto sottostante, tali da generare opinioni discordanti tra dottrina e giurisprudenza.
Il Codice Civile non disciplina una tale eventualità e si esprime solamente nel caso in cui avvenga la morte del comodatario.
Infatti, l’articolo 1811 c.c. specifica che “in caso di morte del comodatario, il comodante, benché sia stato convenuto un termine, può esigere dagli eredi l'immediata restituzione della cosa”.
In tale evenienza, pertanto, il comodante potrà richiedere agli eredi del comodatario la restituzione del bene prestato, sia che il contratto preveda un termine, sia che lo stesso risulti precario (senza termine).
Risulta chiaramente giustificabile una tale previsione, in quanto alla base di un contratto di comodato troviamo la fiducia che il comodante ripone sulla figura del comodatario; pertanto, una volta cessato il rapporto con il comodatario, viene a mancare l’elemento fondante su cui appoggia il contratto originario.
Diverso è il caso della morte del comodante in quanto, in linea di principio, gli eredi subentrano nelle obbligazioni del de cuius, rimanendo vincolati ai suoi obblighi contrattuali.
Vero è, tuttavia, che per i contratti che non prevedono una scadenza, l’articolo 1810 c.c. stabilisce che il comodante potrà richiedere la restituzione del bene prestato in ogni momento.
Agganciandosi ad una tale impostazione, la giurisprudenza (Cass. Civ., Sez. II, Ord. n. 25887/2018; Tribunale di Ragusa n. 463/2020) ha più volte affermato che, in assenza di un termine precostituito, gli eredi del comodante possono risolvere il contratto chiedendo la restituzione del bene, dando, così, prevalenza alla natura fiduciaria esistente fra le parti alla sottoscrizione del contratto originario.
La dottrina, invece, appellandosi all’assenza di una disposizione specifica del Codice Civile, sembra sostenere l’invarianza dell’obbligazione contrattuale a seguito del decesso del comodante.
Altra parte della giurisprudenza attribuisce funzione discriminante all’esistenza, nel contratto, di un termine temporale che sopravvivrebbe anche alla morte del comodante (Corte d'Appello di Roma n. 5764/2020).
Orbene, ciò che si ritiene utile suggerire per una tale fattispecie è tratto da una commistione delle diverse posizioni espresse e ci porta ad affermare che gli eredi del comodante dovranno, in primo luogo, distinguere la tipologia del contratto oggetto del contendere e comportarsi come segue:
- se il contratto di comodato è precario, cioè non è previsto un termine temporale per la restituzione del bene, gli eredi, in qualità di nuovi comodanti, potranno richiederne la restituzione quando vogliono;
- se il contratto di comodato risulta essere a termine, gli eredi, salvo i casi in cui si manifestino cause di risoluzione, dovranno attenersi al rispetto del termine temporale.
©RIPRODUZIONE RISERVATA