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Con la Risoluzione n. 72/E del 12 dicembre 2022, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per l’utilizzo in compensazione, nel Modello F24, dei crediti d’imposta riconosciuti alle imprese, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale nel mese di dicembre 2022. I crediti d’imposta devono essere utilizzati in compensazione orizzontale, o ceduti a terzi entro il termine del 30 giugno 2023.
L’art. 1, comma 1, D.L. n. 176/2022, c.d. “Decreto Aiuti-quater”, ha esteso il riconoscimento dei crediti d’imposta di cui all'art. 1, commi 1, primo periodo, 2, 3 e 4, D.L. n. 144/2022, c.d. “Decreto Aiuti-ter”, alle medesime condizioni ivi previste, anche in relazione alle spese sostenute dalle imprese nel mese di dicembre 2022 per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale.
Il successivo comma 2 dell’art. 1, D.L. n. 176/2022, ha esteso l’applicazione del credito d’imposta di cui al comma 1, secondo e terzo periodo, dell'art. 1, D.L. n. 144/2022, in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta e autoconsumata nel mese di dicembre 2022.
Per espressa previsione legislativa, i crediti d’imposta maturati nel mese di dicembre 2022 devono essere utilizzati in compensazione, a mezzo Modello F24, oppure ceduti, solo per intero, a terzi, entro il 30 giugno 2023.
Con la Risoluzione n. 72/E del 12 dicembre 2022, l’Agenzia delle Entrate ha quindi istituito i codici tributo da esporre nel Modello F24 per la compensazione dei crediti maturati nel mese di dicembre:
In sede di compilazione della delega di pagamento, detti codici tributo devono essere esposti nella sezione “Erario”, nella colonna “Importi a credito compensati” o, in caso di riversamento dell’agevolazione, nella colonna “Importi a debito versati”. Nel campo “Anno di riferimento” deve essere indicato l’anno di sostenimento della spesa nel formato “AAAA”.
Il Modello F24 deve essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline).