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Dopo aver istituito i codici tributo utilizzabili per l’utilizzo dei crediti d’imposta per l’acquisto di gas e energia per gli ultimi mesi del 2022 e per l’acquisto di carburanti per l’esercizio delle attività agricole e della pesca effettuati nell’ultimo trimestre del corrente anno, con la Risoluzione n 73/E/2022, l’Agenzia delle Entrate ha istituito anche i codici tributo utilizzabili dai cessionari dei crediti d’imposta maturati nei mesi di ottobre e novembre 2022 nonché per quelli relativi ai carburanti agricoli maturati nel quarto trimestre 2022.
Ricordiamo che i suddetti crediti d’imposta sono i seguenti:
Per quanto riguarda i titolari di imprese agricole e della pesca, il credito per l’ultimo trimestre 2022 spetta anche nel caso in cui il gasolio o la benzina siano utilizzati per il riscaldamento di serre e allevamenti. Inoltre, per tale periodo, il credito d’imposta spetta anche quando il gasolio è destinato ad attività agromeccaniche (ATECO 1.61). Questo credito d’imposta è stato confermato nella misura del 20% del costo d’acquisto di prodotti energetici relativi ai mesi dell’ultimo quadrimestre 2022 e potrà essere utilizzato in compensazione, tramite Modello F24, fino al 31 marzo 2023.
Per quanto riguarda, invece, le imprese energivore, non energivore, a forte consumo di gas naturale e diverse da quelle a forte consumo di gas naturale, la scadenza per la fruizione in compensazione è il 30 giugno 2023.
Gli stessi termini di utilizzo riguardano i cessionari che hanno ricevuto il credito dal beneficiario originario.
I cessionari dovranno utilizzare un apposito codice tributo per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta. A tal fine con la Risoluzione n. 73/E del 13 dicembre 2022 sono stati istituiti i seguenti codici tributo:
In sede di compilazione del Modello F24, i suddetti codici sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito compensato, nella colonna “importi a debito versati”.
Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno a cui si riferisce il credito, nel formato “AAAA”.
I crediti utilizzabili in compensazione sono quelli risultanti dalle comunicazioni di cessione, per i quali i cessionari abbiano comunicato all’Agenzia, tramite la Piattaforma cessione crediti, l’accettazione della cessione e l’opzione per l’utilizzo in compensazione. In fase di elaborazione dei Modelli F24 ricevuti, sulla base dei dati risultanti dalle comunicazioni delle opzioni e dalle eventuali successive cessioni, l’Agenzia effettua controlli automatizzati per verificare che l’ammontare del credito utilizzato in compensazione non ecceda l’importo disponibile per ciascun cessionario, pena lo scarto del Modello F24, che viene comunicato tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.