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Con la Risposta a Interpello n. 581 del 5 dicembre 2022, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’eventuale errore sull’applicazione dello sconto in fattura derivante dal mancato rispetto delle condizioni richieste dalla norma, può essere sanato attraverso la compilazione di un documento extra fiscale, non ricorrendo i presupposti per l’emissione di una nota di credito a storno della fattura.
Il caso posto al vaglio dell’Agenzia delle Entrate riguardava due proprietari di un immobile che, in relazione delle spese di efficientamento energetico, avevano optato per l’applicazione dello sconto in fattura, ma non avevano potuto inviare, nei termini previsti, la relativa comunicazione all’Agenzia delle Entrate, in quanto il prestatore aveva erroneamente fatturato nel 2021 una parte dei lavori eseguiti, indicando l'applicazione dello sconto, nonostante non fossero ancora maturati i presupposti che consentissero agli istanti il valido esercizio della relativa opzione.
Di conseguenza, il professionista incaricato del rilascio del visto di conformità, non trovando l’asseverazione attestante il rispetto dei requisiti, non poteva adempiere al suo incarico, accordandosi, con le parti coinvolte nell’operazione, di rilasciare l’asseverazione solamente alla conclusione dei lavori, avvenuta nel giugno 2022.
Stante le premesse sopra espresse, gli istanti, considerata la mancata trasmissione all’Agenzia delle Entrate, entro il 29 aprile 2022, della Comunicazione attestante l’esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura, rendendosi conto dell’oggettiva impossibilità di perfezionare l’operazione di sconto per oggettiva assenza di un presupposto fattuale richiesto dalla normativa, hanno chiesto, agli Organi ufficiali, quali strumenti documentali potessero sanare la fattispecie prospettata.
L’Agenzia delle Entrate, nel rispondere agli istanti, ha previamente ricordato come l’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito si perfezioni solo in presenza del visto di conformità che attesta l’esistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione e dell’asseverazione che attesta la congruenza delle spese detraibili, da richiedere a cura del contribuente.
La fattura delle spese scontate deve indicare espressamente la dicitura “sconto in fattura”, mentre, per entrambe le opzioni, è necessario inviare l’apposita Comunicazione entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello di sostenimento delle spese, termine che, per l’anno 2022, è slittato al 29 aprile.
La metodologia suggerita dall’Amministrazione Finanziaria per sanare la fattispecie in commento, non passa attraverso l’emissione di una nota di variazione in diminuzione e la conseguente emissione di una nuova fattura, poiché la mancata annotazione dello sconto in esame non pregiudica la validità fiscale della fattura emessa, che riporta correttamente l’imponibile e l’IVA sul corrispettivo pattuito.
Pertanto, non ricorrendo alcun presupposto tra quelli previsti dall’art. 26 del D.P.R. n. 633/1972 per l’emissione della nota di variazione, l’operazione in sé si considera corretta in quanto la fattura, pur recando l'indicazione dello sconto quale modalità di pagamento del corrispettivo, riporta correttamente l'imponibile e l'IVA ad esso relativa.
Sarà cura del prestatore del servizio operare, attraverso l’integrazione della fattura originaria, con un documento separato, extra fiscale, testimoniando, di fatto, il mancato pagamento attraverso lo sconto e rilevando il quantum da saldare.
Così facendo, gli istanti potranno saldare il corrispettivo pattuito nell’anno 2022 e fruire direttamente della detrazione corrispondente, o esercitare l’opzione per la cessione del credito entro il termine di vigenza dell’agevolazione (marzo 2023).