In applicazione della riforma introdotta dal Decreto Ministeriale del 22 aprile 2022 del MISE e del MEF, la Circolare Direttoriale del 6 dicembre 2022, n. 410823 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ha fornito le istruzioni riguardanti i termini e le modalità di presentazione delle domande per la concessione e l’erogazione dei contributi previsti dalla Nuova Sabatini per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte di micro, piccole e medie imprese.
Rispetto al passato sono presenti diverse novità che, tuttavia, troveranno applicazione per le richieste presentate ai soggetti finanziatori a partire dal 1° gennaio 2023 secondo le modalità illustrate nella Circolare Direttoriale sopra citata (alla quale vi rimandiamo per ulteriori approfondimenti).
La finestra temporale (aperta il 1° gennaio 2023), che permetterà la trasmissione del nuovo modello di richiesta del contributo, sarà soggetta a scadenza in base all’esaurimento delle risorse disponibili e tale termine sarà comunicato dallo stesso Ministero che, contestualmente, decreterà la chiusura dello sportello per l’invio delle istanze.
Soggetti beneficiari
Possono presentare domanda per richiedere il contributo le PMI che, alla data di presentazione dell’istanza:
- sono regolarmente costituite ed iscritte nel Registro delle Imprese, oppure nel Registro delle Imprese di Pesca;
- sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatoria;
- non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea, ferma restando la possibilità per l’impresa di regolarizzare la propria posizione, anche successivamente alla data di presentazione della domanda;
- non si trovano in condizioni tali da risultare “imprese in difficoltà” così come individuate, per i settori agricolo, forestale e zone rurali, al punto 14 dell’articolo 2 del Regolamento ABER, per il settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, al punto 5 dell’articolo 3 del Regolamento FIBER e, per i settori non ricompresi nei precedenti, al punto 18 dell’articolo 2 del Regolamento GBER.
Inoltre, al momento di presentazione dell’istanza, le imprese beneficiarie devono dimostrare di avere la sede legale o una unità locale sul territorio dello Stato e, come unica eccezione, è ammessa anche l’impresa non residente, ma avente la sede legale in uno Stato membro dell’Unione Europea, che dimostri il possesso di una unità locale in Italia almeno in sede di presentazione della richiesta di erogazione del contributo (successiva alla presentazione dell’istanza).
Investimenti agevolati
La misura intende agevolare investimenti green realizzati attraverso l’acquisto di macchinari, impianti e attrezzature di fabbrica ad uso produttivo a basso impatto ambientale, nell’ambito di programmi finalizzati a migliorare la sostenibilità dei beni e dei processi produttivi.
Più in particolare, con riferimento alle imprese operanti nei settori agricolo, forestale e zone rurali, i programmi d’investimento devono perseguire gli obiettivi previsti agli articoli 14 e 17 del Regolamento ABER:
- aiuti agli investimenti materiali o immateriali nelle aziende;
- aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione di prodotti agricoli e della commercializzazione di prodotti agricoli.
Con riferimento alle imprese operanti nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, i programmi d’investimento devono perseguire gli obiettivi previsti agli articoli 26, 28, 31, 41 e 42 del Regolamento FIBER:
- aiuti volti a migliorare l’efficienza energetica e a mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici;
- aiuti per i porti di pesca, i luoghi di sbarco, le sale per la vendita all’asta e i ripari di pesca;
- aiuti per gli investimenti produttivi nel settore dell’acquacoltura;
- aiuti alle misure di commercializzazione;
- aiuti alla trasformazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura.
Per le imprese che operano nel settore della pesca e dell’acquacoltura, sono previsti dei limiti di intervento che stabiliscono come entità massima di spese ammissibili per progetto 2 milioni di euro e come importo massimo di aiuto concedibile per beneficiario e per anno 1 milione di euro.
Inoltre, per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli e ittici, l’aiuto è subordinato al rispetto di eventuali restrizioni alle produzioni o limitazioni del sostegno unionale previste nell’ambito delle specifiche organizzazioni comuni di mercato.
Nell’ambito degli investimenti agevolati, particolare interesse riveste il fatto che l’acquisizione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili non è soggetto ad alcun condizionamento solamente per le imprese che svolgono attività di produzione di energia elettrica classificata con codice ATECO 35.11, e per le imprese che svolgono attività agricola ai sensi dell’art. 2135 del Codice Civile.
Per tali imprese, infatti, sarà possibile effettuare un singolo acquisto di un impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili (ad esempio impianto fotovoltaico, di cogenerazione, mini eolico o microgeneratori, ecc.) senza essere soggetti (come per le imprese di altri settori) alla condizione che richiede la dimostrazione del fatto che l’acquisto è stato effettuato nell’ambito di un più ampio programma di investimento risultando organico, funzionale e coerente con l’attività svolta dall’impresa, nonché riconducibile ad una delle tipologie di investimento previste nei Regolamenti unionali applicabili per settore.
Ricordiamo che gli investimenti considerati green possono beneficiare della stessa maggiorazione riservata agli investimenti Industria 4.0, ma nel contempo il titolare dell’azienda dovrà dichiarare, in sede di richiesta di erogazione:
- il possesso di un’idonea certificazione ambientale di processo rilasciata o convalidata da un organismo indipendente accreditato;
- che i beni rientranti negli investimenti green sono corredati da una delle certificazioni ambientali di prodotto riconosciute a livello europeo;
- che i beni rientranti negli investimenti green sono corredati da un’idonea autodichiarazione ambientale rilasciata da produttori, importatori o distributori dei beni.
Conteggio plafond
Tra le novità che troviamo all’interno della Circolare in commento, riteniamo opportuno segnalare anche il fatto che le imprese che esauriscono il plafond di 4 milioni di euro sancito dalla norma, potranno effettuare nuove considerazioni.
Infatti, il conteggio del plafond sarà effettuato con riferimento all'importo complessivo dei finanziamenti, già ammessi alle agevolazioni, riferiti all'impresa beneficiaria, per i quali non siano ancora scaduti i termini di durata.
Al termine del finanziamento, lo spazio occupato da tale importo tornerà ad essere libero, consentendo all’impresa di poter effettuare la trasmissione di nuove istanze per potere accedere ai benefici della Nuova Sabatini.
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