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Al fine di rafforzare l’attività di controllo propedeutica al rilascio della Partita IVA, il D.D.L. Bilancio 2023 prevede l’introduzione di ulteriori specifiche analisi di rischio.
L’Agenzia delle Entrate, in particolare, può invitare il contribuente a presentarsi presso l’Ufficio, per esibire la documentazione idonea a consentire la verifica dell’effettivo esercizio dell’attività economica e ad attestare l’assenza dei profili di rischio individuati.
In caso di esito negativo di tale attività di controllo, l’Amministrazione Finanziaria emana un provvedimento di cessazione della Partita IVA, comminando contestualmente una sanzione amministrativa dell’importo di 3.000 euro. Della sanzione risponde in solido l’intermediario che trasmette, per conto del contribuente, la Dichiarazione di Inizio Attività.
L’art. 35, comma 15-bis, D.P.R. n. 633/1972, prevede l’esecuzione di riscontri automatizzati per l’individuazione di elementi di rischio connessi al rilascio della Partita IVA, nonché l'eventuale effettuazione di accessi nel luogo di esercizio dell'attività.
Al fine di rafforzare tale attività di controllo e contrastare la costituzione di imprese individuali e S.r.l. semplificate caratterizzate da brevi periodi di attività, finalizzate alla violazione degli obblighi fiscali e contributivi, sottraendosi a ogni attività di riscossione, il D.D.L. Bilancio 2023 prevede l’introduzione di nuove specifiche analisi di rischio.
In particolare, l’art. 36 del D.D.L. Bilancio 2023 prevede l’introduzione del nuovo comma 15-bis.1 nell’art. 35, D.P.R. n. 633/1972, per effetto del quale gli Uffici dell’Agenzia delle Entrate possono invitare i contribuenti a comparire di persona, per esibire le proprie scritture contabili obbligatorie o, comunque, la documentazione necessaria a verificare l’effettivo esercizio dell’attività economica e l’assenza dei profili di rischio individuati.
In caso di mancata comparizione di persona del contribuente, o di esito negativo dei riscontri operati sulla documentazione presentata dallo stesso, l'Ufficio emana provvedimento di cessazione della Partiva IVA, procedendo contestualmente alla sua esclusione dalla banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie (il c.d. Archivio VIES).
Al contribuente è anche comminata la sanzione amministrativa pecuniaria di € 3.000, senza possibilità di beneficiare dell’istituto del cumulo giuridico. Della sanzione risponde in solido l’intermediario che trasmette, per conto del contribuente, la Dichiarazione di Inizio Attività di cui all’art. 35, D.P.R. n. 633/1972 (ossia, il modello AA7/9), agendo per dolo o colpa grave.
Sul punto la Relazione illustrativa del D.D.L. Bilancio 2023 precisa che la sanzione non si applica in capo all’intermediario che dimostri l’errore incolpevole, avendo adottato la diligenza connessa al proprio profilo professionale, come, ad esempio, l’adeguata verifica della clientela.
La sanzione amministrativa di cui all’art. 11, comma 7-quater, D.Lgs. n. 471/1997, è applicabile sia al provvedimento di chiusura della Partita IVA adottato ai sensi del nuovo comma 15-bis.1 dell’art. 35, D.P.R. n. 633/1972, che al provvedimento adottato ai sensi del vigente comma 15-bis dell’art. 35, D.P.R. n. 633/1972.
In caso di cessazione ai sensi dei commi 15-bis e 15-bis.1 dell’art. 35, D.P.R. n. 633/1972, la Partita IVA può essere successivamente richiesta dal medesimo soggetto, come:
solo previo rilascio di una polizza fideiussoria o di una fideiussione bancaria, per la durata di tre anni dalla data del rilascio e per un importo non inferiore a 50.000 euro.
In caso di violazioni fiscali commesse anteriormente all'emanazione del provvedimento di cessazione della Partita IVA, l'importo della fideiussione deve essere pari alle somme, se superiori a 50.000 euro, dovute a seguito di tali violazioni, sempre che non sia intervenuto il relativo versamento.
In conclusione, si rammenta che il comma 15-quinquies dell’art. 35, D.P.R. n. 633/1972, disciplina un’ulteriore ipotesi di cessazione della Partita IVA, costituita dalla possibilità dell’Agenzia delle Entrate di chiudere d’ufficio i codici identificativi IVA che, sulla base dei dati e degli elementi in suo possesso, risultano non aver esercitato, nelle tre annualità precedenti, attività d’impresa ovvero d’arte o professione.
Segnaliamo che, tra gli emendamenti presentati, vi è la richiesta di espungere dal testo della Manovra 2023 la norma che introduce una responsabilità solidale del professionista/intermediario che invia la documentazione per l’apertura di una Partita IVA poi rilevatasi fittizia.