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Sulla Gazzetta Ufficiale n. 292/2022 è stato pubblicato il D.M. 13 dicembre 2022, con il quale il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha disposto l’innalzamento del tasso di interesse legale dall’attuale 1,25% al 5% in ragion d’anno a partire dal 1° gennaio 2023.
Come sopra anticipato, il D.M. 13 dicembre 2022 del Ministero dell’Economia e delle Finanze ha incrementato dall’attuale 1,25% al 5%, con effetto dal 1° gennaio 2023, il tasso di interesse legale di cui all’art. 1284, Codice Civile.
L’innalzamento del tasso di interesse legale produce innanzitutto effetti sull’istituto del ravvedimento operoso di cui all’art. 13, D.Lgs. 472/1997. Al fine di fruire delle sanzioni ridotte accordate da tale istituto è, infatti, richiesto il versamento, oltre che dell’imposta e della sanzione, anche degli interessi nella misura legale.
Il tasso legale da applicare, in particolare, è quello in vigore nei singoli periodi d’imposta, secondo il criterio pro rata temporis, ed è quindi pari all’1,25% fino al 31 dicembre 2022 e al 5% dal 1° gennaio 2023. Ipotizzando, ad esempio, un omesso versamento dell’IVA dovuta per il mese di novembre 2022, in scadenza il 16 dicembre 2022, con ravvedimento eseguito in data 16 febbraio 2023, ai fini del computo degli interessi legali dovuti è necessario applicare il tasso dell’1,25% per il periodo che va dal 17 al 31 dicembre 2022 ed il tasso del 5% per il periodo che va dal 1° gennaio al 16 febbraio 2023.
La nuova misura del tasso legale si riflette poi sul calcolo degli interessi, non determinati per iscritto, in relazione ai capitali dati a mutuo e agli interessi che concorrono alla formazione del reddito d’impresa.
L’innalzamento del tasso legale richiede l’emanazione di un apposito provvedimento volto ad adeguare alla nuova misura del 5% i coefficienti di determinazione del valore, ai fini delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, di successione e donazione:
Da ultimo si evidenzia che al ricorrere di talune ipotesi, il tasso di interesse legale ha effetto sulle sanzioni civili dovute in caso di omesso o tardivo versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. Le sanzioni civili per omesso o tardivo versamento dei contributi possono essere infatti ridotte sino alla misura del tasso di interesse legale a favore delle aziende agricole colpite da eventi eccezionali.