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Nel corso dell’iter parlamentare di approvazione della c.d. “Legge di Bilancio 2023”, è stato approvato un emendamento che prevede, a far data dal 1° gennaio 2023, l’innalzamento dei limiti per l’accesso alla contabilità semplificata.
I limiti del volume di affari il cui mancato superamento consente la liquidazione su base trimestrale dell’IVA sono allineati alle soglie di ricavi per la tenuta della contabilità semplificata.
Ai sensi dell’art. 18, D.P.R. n. 600/1973, sono ammessi alla contabilità semplificata delle imprese minori:
La contabilità semplificata, in particolare, è il regime naturale dei soggetti che rispettano i requisiti di cui all’art. 18, D.P.R. n. 600/1973, e non rientrano nei limiti per l’applicazione del regime forfettario, ferma restando la possibilità di opzione per la contabilità ordinaria.
Il regime di contabilità semplificata è il regime naturale anche degli esercenti arti e professioni (purché non abbiano i requisiti per l'applicazione del regime forfettario ex L. 190/2014), per i quali è applicabile a prescindere dall’ammontare dei compensi conseguiti nell’anno precedente.
Le società di capitali, invece, sono obbligate alla tenuta della contabilità ordinaria a prescindere dal valore dei ricavi.
Le imprese individuali, le società di persone e gli enti non commerciali possono tenere la contabilità semplificata a condizione che nell’anno precedente non abbiano superato determinati limiti quantitativi, costituiti dai ricavi dell’anno precedente, differenziati a seconda del tipo di attività esercitata.
L’emendamento di modifica dell’art. 18, D.P.R. n. 600/1973, presentato nel corso dell’iter parlamentare di approvazione del D.D.L. “Bilancio 2023”, prevede l’incremento di 100.000 euro delle attuali soglie limite per l’accesso alla contabilità semplificata, a decorrere dal 1° gennaio 2023.
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ATTIVITÀ ESERCITATA |
LIMITE RICAVI ANNO PRECEDENTE |
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Prestazioni di servizi |
500.000 euro (in precedenza 400.000 euro) |
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Altre attività |
800.000 euro (in precedenza 700.000 euro) |
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Al fine di individuare le prestazioni di servizi occorre far riferimento al D.M. 17 gennaio 1992 in base al quale sono considerate tali quelle che hanno per oggetto le operazioni indicate dall'art. 3, commi da 1, 2, 3 e 4, lett. a), b), c), e), f) e h), D.P.R. n. 633/1972. |
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Il mancato superamento dei sopraindicati limiti consente la tenuta della contabilità semplificata, ferma restando la possibilità di optare per la contabilità ordinaria, ai sensi dell’art. 18, comma 8, D.P.R. n. 600/1973.
I ricavi conseguiti nell’ultimo anno di applicazione del regime ordinario sono individuati con riferimento agli artt. 57 e 85, TUIR e, pertanto, nel computo della soglia devono essere considerati, ad esempio:
Le nuove soglie trovano applicazione dal 1° gennaio 2023 e, pertanto, per individuare il regime contabile naturale per l’anno 2023, le imprese devono verificare se nell’anno 2022 è stato o meno superato il limite di 500.000 - 800.000 euro di ricavi. Qualora nel 2022 siano stati conseguiti ricavi di ammontare non superiore a tali nuove soglie è dunque possibile beneficiare del regime contabile semplificato nel 2023.
Come anticipato, la modifica non assume invece alcun rilievo per gli esercenti arti e professioni, per i quali la contabilità semplificata, fatta salva l’opzione per quella ordinaria, rappresenta il regime naturale di determinazione del reddito a prescindere dall’ammontare dei compensi percepiti.
In caso di esercizio contemporaneo di prestazioni di servizi e di altre attività, ai fini dell’accesso e della tenuta della contabilità semplificata è necessario far riferimento:
In tale seconda ipotesi, pertanto, qualora l’attività prevalente esercitata:
Con Risoluzione n. 293/E/2007, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, dopo aver individuato l’attività prevalente, è necessario verificare sia il rispetto del limite di ricavi riferito all'attività prevalente, sia che i ricavi complessivi derivanti da tutte le attività svolte siano non superiori a 800.000 euro.
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IMPRESA CON ATTIVITÀ MISTE SENZA DISTINTA ANNOTAZIONE DEI RICAVI |
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RICAVI COMPLESSIVI ANNO RECEDENTE |
CONTABILITÀ |
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Fino a 800.000 euro |
Contabilità semplificata |
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Oltre 800.000 euro |
Contabilità ordinaria |
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IMPRESA CON ATTIVITÀ MISTE E DISTINTA ANNOTAZIONE DEI RICAVI |
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ATTIVITÀ |
RICAVI ATTIVITÀ PREVALENTE |
RICAVI COMPLESSIVI |
CONTABILITÀ |
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Prestazioni di servizi |
Fino a 500.000 euro |
Fino a 800.000 euro |
Contabilità semplificata |
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Oltre 800.000 euro |
Contabilità ordinaria |
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Oltre a 500.000 euro |
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Contabilità ordinaria |
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Altre attività |
Fino a 800.000 euro |
Fino a 800.000 euro |
Contabilità semplificata |
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Oltre 800.000 euro |
Contabilità ordinaria |
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Oltre a 800.000 euro |
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Una volta verificata la possibilità di tenere la contabilità semplificata per cassa, il contribuente deve scegliere la modalità che intende adottare per la gestione della contabilità, ossia la tenuta:
Ai sensi dell’art. 18, comma 9, D.P.R. n. 600/1973, i contribuenti che intraprendono l’esercizio di una nuova attività, e non dispongono pertanto di un volume di affari cui fare riferimento, possono adottare la contabilità semplificata qualora ritengano che nel primo anno di attività percepiranno ricavi per un ammontare, ragguagliato ad un anno, non superiore ai limiti sopraindicati.
In caso di mancato superamento dei limiti, il regime di contabilità semplificata rappresenta il regime naturale che si estende di anno in anno. Tuttavia, i contribuenti possono comunque optare per il regime ordinario, ossia per la contabilità ordinaria.
A tal fine è sufficiente adottare, dal 1° gennaio dell’anno di riferimento, il comportamento concludente (tenuta del libro giornale, registrazione dei movimenti finanziari, ecc.) e comunicare l’opzione nella relativa dichiarazione IVA (quadro VO).
L'opzione per il regime ordinario resta valida per ciascun anno di applicazione dello stesso, con un minimo di tre anni.
In conclusione, si evidenzia che la modifica dei limiti per la tenuta della contabilità semplificata si riflette sulla periodicità di liquidazione dell’IVA. Infatti, ai sensi dell’art. 14, comma 11, Legge n. 183/2011, i limiti per la liquidazione trimestrale dell’IVA sono i medesimi di quelli fissati per la tenuta della contabilità semplificata.
In particolare, la possibilità di optare per la liquidazione IVA trimestrale è accordata ai soggetti passivi che nell’anno precedente hanno realizzato un volume di affari non superiore ai seguenti limiti, differenziati a seconda dell’attività esercitata.
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ATTIVITÀ ESERCITATA |
LIMITI LIQUIDAZIONE IVA TRIMESTRALE |
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Prestazioni di servizi |
500.000 euro (in precedenza 400.000 euro) |
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Altre attività |
800.000 euro (in precedenza 700.000 euro) |
Dal 2023, pertanto, la possibilità di liquidare trimestralmente l’IVA è riconosciuta ai soggetti passivi che, nell’anno 2022, hanno realizzato un volume d’affari non superiore a 500.000 euro, per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e per gli esercenti arti o professioni, oppure a 800.000 euro, per le imprese aventi per oggetto altre attività.
L’opzione per la liquidazione IVA trimestrale richiede di maggiorare ogni singola liquidazione degli interessi dell’1%.
Il volume di affari non sempre coincide con i ricavi rilevanti per il regime di contabilità. È quindi possibile che risulti necessario tenere la contabilità ordinaria, ma sia possibile effettuare le liquidazioni IVA trimestrali, ovvero tenere la contabilità semplificata per cassa ma effettuare le liquidazioni IVA mensili.