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A seguito degli emendamenti approvati dalla Commissione Bilancio che modificano il D.D.L. “Bilancio 2023”, la misura dell’imposta sostitutiva da versare per beneficiare della rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni e dei terreni posseduti da soggetti non imprenditori passa dal 14% al 16% rendendo, di fatto, meno conveniente l’operazione.
Inoltre, viene posticipato dal 30 giugno 2023 al 15 novembre 2023 il termine entro il quale i contribuenti interessati dovranno procedere alla redazione della perizia giurata di stima e al pagamento della nuova imposta sostitutiva del 16% (o della prima rata).
Anche per l’anno venturo sarà possibile rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni e dei terreni (agricoli ed edificabili) posseduti al di fuori del regime d’impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze che rientrano tra i redditi diversi in base all’art. 67, comma 1, lett. a) e c-bis), TUIR.
Rientrano nella norma di rideterminazione del valore anche i titoli, le quote o i diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, posseduti alla data del 1° gennaio 2023, per i quali è prevista la possibilità di assumere, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2022 (art. 9, comma 4, lett. a), TUIR).
Una volta confermato lo slittamento temporale, gli adempimenti collegati alla rivalutazione comporteranno che, entro il 15 novembre 2023, si dovrà redigere ed asseverare la perizia di stima della partecipazione non quotata o del terreno ad opera del professionista abilitato (dottore commercialista, geometra, ingegnere, ecc.), inoltre, sempre entro tale termine, il contribuente dovrà versare l’imposta sostitutiva nel suo intero ammontare, ovvero limitatamente alla prima delle tre rate normativamente previste.
A seguito dell’introduzione della nuova misura dell’imposta sostitutiva, la rideterminazione dei valori diventa economicamente meno interessante e deve tenere nella dovuta considerazione l’eventuale prospettiva di un possibile risparmio fiscale all’atto di una successiva cessione dei beni potenzialmente rivalutabili.
A titolo esemplificativo, possiamo immaginare una possibile cessione di una partecipazione, che ordinariamente sconterebbe un’imposta sulle plusvalenze di natura finanziaria pari al 26%, e porla a confronto con l’imposta sostitutiva del 16% dovuta per l’affrancamento calcolata sul valore di perizia, oppure sul valore normale della partecipazione in base all’art. 9, comma 4, lett. a), TUIR.
Pertanto, per verificare l’eventuale convenienza di una possibile rivalutazione della partecipazione è necessario che l’imposta sostitutiva del 16%, applicata sul valore della partecipazione posseduta, risulti inferiore al 26% della plusvalenza realizzata in assenza di affrancamento.
Considerato il rapporto tra le due imposte (16 / 26 = 0,6154), si evince che l’operazione risulterà conveniente qualora la plusvalenza realizzata sia superiore al 61,54% del valore normale della partecipazione oppure di quello risultante dalla perizia.
Esempio:
In tale caso l’affrancamento conviene, ma qualora la plusvalenza realizzata fosse risultata essere di 6.154 euro (61,54% di 10.000) si sarebbe realizzato un punto di “break even” in base al quale l’operazione di rideterminazione del valore sarebbe risultata equivalente in termini di convenienza economica.
Con riferimento alla rivalutazione dei terreni, i calcoli di convenienza vanno, invece, effettuati caso per caso, poiché la tassazione delle plusvalenze dipende dalle aliquote a cui il contribuente è assoggettato.