Articoli
Tutti gli aggiornamenti, gli approfondimenti e i casi pratici analizzati e realizzati dai nostri esperti in materia agricola, fiscale, economica e del lavoro.
A partire dal 1° gennaio 2023 troveranno applicazione le sanzioni previste per il mancato rispetto degli obblighi pubblicitari in materia di erogazioni pubbliche, d’importo superiore a 10.000 euro, percepite nel corso del 2021.
L’obbligo vale per tutti i contribuenti esercenti attività d’impresa ai sensi dell’art. 2195, Codice Civile. Tuttavia, per espressa previsione normativa, da tale obbligo restano esclusi i soggetti che svolgono esclusivamente attività agricole di cui all’art. 2135, Codice Civile.
Gli obblighi informativi in commento sono stati introdotti dall’art. 1, commi da 125 a 129, Legge n. 124/2017[1].
Per i soggetti che hanno percepito sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, agli stessi effettivamente erogati dalle Pubbliche Amministrazioni nell’esercizio precedente, le predette disposizioni introducono i seguenti obblighi:
Il comma 125-ter della Legge n. 124/2017 prevede che l’inosservanza dell’obbligo pubblicitario delle erogazioni di cui i suddetti soggetti hanno beneficiato comporti l’applicazione di una sanzione amministrativa pari all'1% degli importi ricevuti con un minimo di 2.000 euro, nonché la sanzione accessoria dell'adempimento agli obblighi di pubblicazione. Decorsi novanta giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione e al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, trova applicazione la sanzione costituita dalla totale restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti.
Il D.L. n. 228/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 15/2022, ha poi disposto la proroga al 1° gennaio 2023 del termine per l’applicazione della sanzione. Di conseguenza, in relazione ai contributi ricevuti nell’anno 2021, al fine di evitare sanzioni è necessario provvedere alla pubblicazione delle erogazioni percepite entro il 31 dicembre 2022.
Come sopra anticipato, gli enti non commerciali, i soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata e gli altri soggetti non tenuti alla redazione della Nota integrativa, possono assolvere l’adempimento in esame inserendo le informazioni sulle erogazioni percepite nel 2021 sui siti internet propri o delle loro associazioni. Invece, per le imprese che redigono il bilancio in forma ordinaria, qualora non abbiano riportato nella Nota integrativa i dati relativi alle erogazioni percepite nel 2021, l’unica modalità di sanatoria appare la riapprovazione del bilancio ed il conseguente nuovo deposito presso il Registro delle Imprese.
[1] Si veda l’approfondimento di ConsulenzaAgricola.it del 29 marzo 2022, Erogazioni pubbliche: gli obblighi di pubblicità e di trasparenza.