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Nel corso dell’iter di approvazione del D.D.L. “Bilancio 2023”, la Commissione Bilancio ha approvato un emendamento che dispone la proroga al 30 settembre 2023 del termine di consegna dei beni ordinati entro il 31 dicembre 2022 ai fini della fruizione del bonus investimenti beni materiali Industria 4.0 con le maggiori aliquote accordate agli investimenti effettuati nel 2022.
Tuttavia, a seguito dell’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del c.d. “Decreto Milleproroghe”, tale termine è stato ulteriormente posticipato al 31 dicembre 2023.
La proroga al 31 dicembre 2023 per l’ultimazione degli investimenti prenotati entro la fine di quest’anno risulta necessaria per le problematiche ed i ritardi relativi alla produzione di beni derivanti dal contesto economico internazionale (crisi ucraina e blocco produttivo in Cina per il lockdown).
Come noto, l’art. 1, comma 1057, Legge n. 178/2020, c.d. “Legge di Bilancio 2021”, è nuovamente intervenuto sulla disciplina istitutiva del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali materiali nuovi Industria 4.0 di cui all’allegato A, Legge n. 232/2016.
In particolare, è stato previsto che per gli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023 a condizione che entro il 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20%, il credito d’imposta sia riconosciuto nelle seguenti misure.
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Investimenti effettuati nel 2022 per beni materiali 4.0 |
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Ammontare dell’investimento |
Credito d’imposta |
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Fino a 2.500.000 euro |
40% del costo di acquisizione |
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Superiore a 2.500.000 euro e fino a 10.000.000 di euro |
20% del costo di acquisizione |
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Superiore a 10.000.000 euro e fino a 20.000.000 di euro (limite massimo costi complessivamente ammissibili) |
10% del costo di acquisizione |
Il successivo comma 1057-bis del medesimo art. 1, Legge n. 178/2020, prevede che per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2023, il credito d’imposta sia riconosciuto nelle seguenti minori misure.
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Investimenti effettuati dal 2023 per beni materiali 4.0 |
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Ammontare dell’investimento |
Credito d’imposta |
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Fino a 2.500.000 euro |
20% del costo di acquisizione |
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Superiore a 2.500.000 euro e fino a 10.000.000 di euro |
10% del costo di acquisizione |
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Superiore a 10.000.000 euro e fino a 20.000.000 di euro (limite massimo costi complessivamente ammissibili) |
5% del costo di acquisizione |
In considerazione delle attuali difficoltà nell’approvvigionamento delle materie prime, la Commissione Bilancio ha approvato un emendamento al D.D.L. “Bilancio 2023” che, modificando il comma 1057 dell’art. 1, Legge n. 178/2020, prevede la proroga dal 30 giugno al 30 settembre 2023 per completare gli investimenti prenotati entro il prossimo 31 dicembre 2022.
Nella seduta del Consiglio dei Ministri tenutasi lo scorso 21 dicembre 2022, tuttavia, tale nuovo termine del 30 settembre 2023 è stato ulteriormente posticipato.
In particolare, ferme restando le aliquote dell’agevolazione sopra indicate, la bozza del c.d. “Decreto Milleproroghe” prevede che per gli investimenti in beni materiali Industria 4.0 prenotati entro il 31 dicembre 2022, ossia per i quali il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e sia intervenuto il pagamento di un acconto non inferiore al 20% del corrispettivo pattuito, la relativa consegna possa essere effettuata entro il nuovo termine del 31 dicembre 2023.
La conferma dell’ulteriore proroga è stata annunciata anche dal MISE con un apposito comunicato stampa (Transizione 4.0: fino al 31 dicembre 2023 per completare investimenti" del 21 dicembre 2022).
Non è stata accordata, invece, alcuna proroga al termine per l’effettuazione degli investimenti in beni immateriali Industria 4.0 di cui all’allegato B, Legge n. 232/2016, per i quali continuano a trovare applicazione le misure previste dal comma 1058 dell’art. 1, Legge n. 178/2020 (da ultimo modificate ad opera del D.L. n. 50/2022):
Allo stesso modo è confermato il termine del 31 dicembre 2022 per gli investimenti in beni materiali e immateriali “generici” di cui al comma 1055 dell’art. 1, Legge n. 178/2020.
In particolare, per gli investimenti effettuati nel 2022 o prenotati entro tale anno ed effettuati entro il 30 giugno 2023:
Dal 2023, pertanto, non è previsto alcun credito d’imposta per gli investimenti in beni materiali e immateriali “generici”.