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Il D.D.L. “Bilancio 2023”, approvato lo scorso 24 dicembre dalla Camera e trasmesso al Senato, prevede una modifica al comma 4-bis dell’art. 2, D.L. n. 194/2004, in materia di agevolazioni per la c.d. “Piccola Proprietà Contadina”.
L’agevolazione, reintrodotta dal comma 4-bis dell’art. 2, D.L. n. 194/2004, prevede l’assoggettamento all’imposta di registro e a quella ipotecaria in misura fissa, all’imposta catastale nella misura dell’1%, nonché la riduzione al 50% degli onorari notarili per gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni agricoli e relative pertinenze, posti in essere a favore di Coltivatori Diretti ed Imprenditori Agricoli Professionali iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale.
L’agevolazione è estesa, inoltre, alle operazioni fondiarie operate attraverso ISMEA ed agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni agricoli e relative pertinenze, posti in essere a favore di proprietari di masi chiusi da loro abitualmente coltivati.
Inoltre, l’agevolazione compete anche alle società agricole IAP e, a partire dal 2015[1], possono beneficarne anche:
Il D.Lgs. n. 99/2004, all’art. 1, comma 5-ter, aveva precedentemente previsto che le disposizioni relative allo IAP trovano applicazione anche per i soggetti persone fisiche o società che, pur non in possesso dei requisiti, avessero presentato istanza di riconoscimento della qualifica alla Regione competente, purché già iscritti all'apposita gestione dell'INPS.
Pertanto, l’iscrizione alla gestione previdenziale e assistenziale agricola dell’INPS restava una condizione essenziale per ottenere l’applicazione delle agevolazioni fiscali per la Piccola Proprietà Contadina.
In relazione alle agevolazioni fiscali invocate dagli imprenditori agricoli che non disponevano ancora dei requisiti IAP o dai Coltivatori Diretti che intendevano avviare per la prima volta un’attività agricola, sono sorte diverse problematiche.
La principale è rappresentata dal fatto che l’INPS, in genere, non concede l’iscrizione previdenziale ai soggetti che non hanno già in essere un’attività agricola.
Sul tema dell’iscrizione previdenziale “provvisoria” dello IAP era intervenuto anche il Direttore Generale dell’INPS che, con apposita circolare aveva disposto che: “le Sedi devono iscrivere con riserva coloro che, anche se non in possesso dei requisiti, presentino apposita certificazione, rilasciata dalla Regione, comprovante solo l’avvenuta presentazione della domanda” per ottenere la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (Circolare INPS n. 48 del 24 marzo 2006, che richiama le Circolari INPS nn. 85/2004 e 100/2004). Nonostante tale intervento, ancora oggi, molte sedi INPS non concedono l’iscrizione previdenziale provvisoria allo IAP.
Ancora più problematica risulta l’iscrizione previdenziale del neo-Coltivatore Diretto, ossia di quel soggetto che intende avviare, per la prima volta, un’attività agricola attraverso la prevalenza del proprio lavoro e dei propri familiari. In tal caso la qualifica di Coltivatore Diretto compete all’INPS e nella domanda di iscrizione è richiesta l’indicazione dei terreni condotti, pena il respingimento della domanda.
Nel corso degli anni, molti giovani IAP e CD, per non incorrere nel rischio di un contenzioso con l’Agenzia delle Entrate per l’invocazione delle agevolazioni PPC, hanno dovuto avviare una propria attività, magari tramite l’utilizzo di terreni presi in affitto o in comodato, prima di procedere all’acquisto del fondo.
Il D.D.L. “Bilancio 2023” risolve questo problema per le persone fisiche di età inferiore a 40 anni. Infatti, l’art. 1, comma 110, del D.D.L. “Bilancio 2023”, dopo l’art. 4-bis del D.L. n. 194/2009, prevede l’aggiunta del comma 4-ter che riporta la seguente disposizione: “Le agevolazioni di cui al comma 4-bis si applicano anche agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di persone fisiche di età inferiore a quaranta anni che dichiarino nell’atto di trasferimento di volere conseguire, entro il termine di ventiquattro mesi, l’iscrizione nell’apposita gestione previdenziale e assistenziale prevista per i Coltivatori Diretti e gli Imprenditori Agricoli Professionali”.
La norma, se confermata nell’attuale formulazione, consente alle persone fisiche, che alla data del rogito notarile non abbiano ancora compiuto 40 anni, di acquistare terreni agricoli e relative pertinenze anche non disponendo di un’attività agricola già avviata, quindi in mancanza dell’iscrizione previdenziale agricola nella sezione dei lavoratori autonomi (CD o IAP).
[1] Legge n. 208 del 28 dicembre 2015, art. 1, comma 907.