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Con un avviso pubblicato sul proprio sito istituzionale, il Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della Presidenza del Consiglio ha annunciato la proroga dei termini di presentazione della dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti pubblicitari realizzati nell'anno 2022.
In particolare, i contribuenti che hanno presentato la comunicazione per l’accesso al bonus pubblicità 2022, per confermare tale prenotazione dovranno presentare, attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, la dichiarazione sostitutiva degli investimenti effettuati nel periodo 9 gennaio - 9 febbraio 2023, anziché dal 1° gennaio al 31 gennaio 2023.
Come noto, l’art. 57-bis, D.L. n. 50/2017, ha introdotto uno specifico credito d’imposta a valere sulle spese sostenute da imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali per gli investimenti in campagne pubblicitarie su quotidiani, periodici, radio e televisioni. La disciplina attuativa del bonus pubblicità è contenuta nel D.P.C.M. n. 90 del 16 maggio 2018.
A seguito delle modifiche apportate dall’art. 67, commi 10 e 13, D.L. n. 73/2021, c.d. “Decreto Sostegni-bis”, per i periodi d’imposta 2021 e 2022 è stato previsto il riconoscimento del bonus nella misura unica del 50% degli investimenti effettuati (senza che fosse dunque richiesto l’incremento minimo dell’1% dell’investimento pubblicitario rispetto a quello dell’anno precedente), sia per gli investimenti pubblicitari su giornali quotidiani e periodici, sia per gli investimenti su emittenti televisive e radiofoniche nazionali, analogiche e digitali.
A partire dal 2023, per effetto delle modifiche introdotte dall’art. 25-bis, D.L. n. 17/2022, c.d. “Decreto Energia”, il credito d’imposta sarà invece riconosciuto in misura pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie esclusivamente sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, nel limite massimo di spesa di 30 milioni di euro in ragione d’anno.
Dal 1° gennaio 2023, pertanto, la base di calcolo dell’agevolazione non sarà più costituita dall’intero valore dell’investimento pubblicitario effettuato, ma soltanto dal 75% dell'incremento dei costi sostenuti nell’anno per investimenti pubblicitari sulla stampa rispetto agli stessi investimenti dell’anno precedente (metodo incrementale).
Il ripristino del regime ordinario comporta, peraltro, anche il ritorno del presupposto dell’incremento minimo dell’1% dell’investimento pubblicitario, rispetto a quello dell’anno precedente, quale requisito di accesso all'agevolazione fiscale.
Conseguentemente, a partire dal 2023, l’accesso al credito d’imposta non sarà consentito alle imprese di nuova costituzione (poiché prive del dato storico necessario per il confronto) o che registrano un decremento degli investimenti pubblicitari agevolabili 2023 rispetto al 2022, ovvero con un incremento degli investimenti pubblicitari non superiore alla soglia dell’1%.
Dall’ambito oggettivo dell’agevolazione saranno poi esclusi gli investimenti pubblicitari sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali. Dal bonus in esame continuano poi a restare espressamente escluse le spese accessorie, di intermediazione e ogni altra spesa diversa dall’acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad essa funzionale o connessa.
Il bonus pubblicità è utilizzabile esclusivamente in compensazione orizzontale nel Modello F24 (codice tributo “6900” e, quale anno di riferimento, quello di concessione del credito), per il pagamento di imposte e contributi.
La delega di pagamento deve essere trasmessa mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (ossia, Entratel o Fisconline).
Il credito, in particolare, può essere utilizzato in compensazione a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione, da parte del Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria, dell’elenco dei soggetti ammessi all’agevolazione.
Trattandosi di un aiuto di Stato in regime de minimis, il credito d’imposta in esame deve essere esposto nei quadri RU e RS del Modello Redditi.
Da ultimo si ricorda che l’effettuazione delle spese agevolabili deve risultare da un’apposita attestazione, emessa dai soggetti legittimati al rilascio del visto di conformità sui dati esposti nelle dichiarazioni fiscali o dai revisori legali.
L’attestazione deve essere conservata dall’impresa beneficiaria, per essere eventualmente esibita agli organi dell’Amministrazione Finanziaria in sede di controllo.
Tale attestazione deve riguardare esclusivamente l’effettività del sostenimento delle spese pubblicitarie, mentre la dichiarazione che gli investimenti rientrano tra quelli ammissibili deve essere rilasciata dal beneficiario del credito d’imposta, mediante la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà contenuta nella dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati.
Ai fini della concessione del bonus, i soggetti interessati sono tenuti a trasmettere:
In relazione agli investimenti pubblicitari del 2022, la comunicazione telematica di prenotazione del credito d’imposta, contenente i dati degli investimenti effettuati o da effettuare, doveva essere presentata al Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri nel periodo 1° marzo - 8 aprile 2022 (termine così prorogato, rispetto a quello ordinario del 31 marzo, dal Provvedimento del Capo del Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria del 31 marzo 2022, per tener conto dei problemi tecnici che hanno interessato la piattaforma informatica per l’invio delle comunicazioni).
La dichiarazione sostitutiva degli investimenti effettuati nel 2022, invece, deve essere presentata, utilizzando il nuovo modello, dal 9 gennaio al 9 febbraio 2023 (nuovo termine previsto dall’avviso pubblicato lo scorso 21 dicembre dal Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria).
Nella dichiarazione, si ricorda, deve essere attestata l’effettiva realizzazione, in tutto o in parte, degli investimenti prenotati con la comunicazione presentata entro lo scorso 8 aprile 2022 (istruzioni per la compilazione del modello).
Ai fini della presentazione delle comunicazioni occorre utilizzare i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, attraverso l'apposita procedura disponibile nella sezione dell’area riservata “Servizi per” alla voce “Comunicare”, accessibile con le credenziali SPID, CNS, CIE, Entratel e Fisconline.
L’invio delle comunicazioni può essere effettuato direttamente dal soggetto richiedente, oppure essere affidato a un intermediario abilitato alla trasmissione delle dichiarazioni; qualora il soggetto richiedente faccia parte di un gruppo societario, infine, l’istanza può essere presentata anche tramite una società del gruppo.