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Con il via libera definitivo del Senato, la Legge di Bilancio approvata dal Consiglio dei Ministri per il 2023 ha concluso il suo iter di approvazione.
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 dicembre 2022 è stata pubblicata la Legge n. 197 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”.
Come noto, la parte più consistente delle risorse è stata riservata al contenimento dei costi energetici il cui peso, sommato ad un’inflazione a due cifre, minaccia il sistema economico del nostro Paese, per il quale è comunque prevista una sensibile frenata nel 2023.
Ecco le principali misure per il settore agricolo e della pesca.
È stato confermato il credito d’imposta a favore delle imprese esercenti attività agricola, della pesca e agromeccanica (ATECO 01.61) pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto di gasolio e benzina, per la trazione dei mezzi utilizzati, effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2023. Tale agevolazione è estesa per lo stesso periodo anche alla spesa sostenuta dalle imprese che esercitano attività agricola e della pesca per l'acquisto del gasolio e della benzina utilizzati per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all’allevamento degli animali.
Il credito per gasolio e benzina, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto e al netto dell’imposta sul valore aggiunto relative agli acquisti del primo trimestre 2023, potrà essere utilizzato in compensazione entro il 31 dicembre 2023 oppure ceduto a terzi, ma solo per l’intero valore.
Tale credito d’imposta:
Prorogata all'anno 2023 l’esenzione ai fini IRPEF, introdotta dal 2017, dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da Coltivatori Diretti e Imprenditori Agricoli Professionali iscritti nella previdenza agricola.
Pertanto, anche per l’anno 2023, i redditi dominicali e agrari relativi a terreni dichiarati dai Coltivatori Diretti e dagli Imprenditori Agricoli Professionali (come individuati dall'art. 1, D.Lgs. n. 99 del 2004), iscritti nella previdenza agricola, non concorreranno alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali.
Come per il passato, l’esenzione dall’IRPEF spetta alle persone fisiche, compresi i soci di società semplice. Invece, non ne usufruiranno i soci di società agricole come le Snc, Sas e Srl trasparenti che hanno optato per la tassazione catastale (articolo 1, comma 1093, Legge n. 296/2006). Infatti, per queste società, ancorché abbiano optato per essere tassate sulla base del reddito agrario, il reddito prodotto ha sempre natura di reddito di impresa, quindi non possono usufruire dell’esenzione (Agenzia delle Entrate Circolare n. 8 del 7 aprile 2017, paragrafo 9).
È stata riproposta la facoltà di assumere, ai fini del computo di plusvalenze e minusvalenze finanziarie, anche riferite a titoli o partecipazioni negoziate in mercati regolamentari, il valore normale di tali titoli posseduti al 1° gennaio 2023, in luogo del loro costo o valore di acquisto (comma 107), dietro il versamento di un’imposta sostitutiva del 16% (la precedente rivalutazione prevedeva un’aliquota pari al 14%).
La rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni è stata estesa anche a quelle negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2023. Anche in tal caso l’imposta sostitutiva sale al 16%.
Le agevolazioni per la Piccola Proprietà Contadina di cui all’articolo 2, comma 4-bis, del D.L. 194/2004, trovano applicazione anche agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di persone fisiche di età inferiore a 40 anni che dichiarino nell’atto di trasferimento di volere conseguire, entro il termine di ventiquattro mesi, l’iscrizione nell’apposita gestione previdenziale e assistenziale prevista per i Coltivatori Diretti e gli Imprenditori Agricoli Professionali (comma 110).
Il successivo comma 111 dispone che nei territori montani di cui all’art. 9, primo comma, del D.P.R. n. 601/1973, i trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo di fondi rustici a favore di Coltivatori Diretti e Imprenditori Agricoli Professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale, sono soggetti alle imposte di registro e ipotecaria nella misura fissa e sono esenti dalle imposte catastale e di bollo.
Tali agevolazioni si applicano anche ai trasferimenti a favore di soggetti che, pur non essendo iscritti nella gestione previdenziale e assistenziale di cui al primo periodo, con apposita dichiarazione contenuta nell’atto di acquisto, si impegnano a coltivare o a condurre direttamente il fondo per un periodo di cinque anni; i predetti soggetti decadono dalle agevolazioni se, prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipula degli atti di acquisto, alienano volontariamente i terreni ovvero cessano di coltivarli o di condurli direttamente.
Le stesse agevolazioni si applicano anche a favore delle cooperative agricole che conducono direttamente i terreni.
Lo sgravio contributivo per i giovani agricoltori disposto dalla Legge 160/2019 (art. 1, c. 503) è esteso alle iscrizioni di lavoratori autonomi che avverranno entro il 31 dicembre 2023.
Pertanto, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali è concesso per un massimo di ventiquattro mesi in favore dei CD e degli IAP di età inferiore a 40 anni che si iscriveranno alla previdenza agricola entro il 31 dicembre 2023. Allo sgravio si applicano i limiti del de minimis agricolo.
Per facilitare il reperimento di manodopera per le attività stagionali del settore primario, si introduce un nuovo contratto di lavoro occasionale agricolo a tempo determinato. Tale misura consentirà alle imprese agricole di utilizzare le prestazioni occasionali entro un massimo di 45 giornate lavorative annue per ciascun lavoratore.
Tale strumento potrà essere applicato solo in relazione all’assunzione dei seguenti soggetti:
Viene istituito il “Fondo per l’innovazione in agricoltura” con una dotazione di 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
Il fondo, nella disponibilità del Ministero dell’Agricoltura, è destinato a promuovere lo sviluppo di progetti di innovazione finalizzati all’incremento della produttività nei settori dell’agricoltura, della pesca e dell’acquacoltura attraverso la diffusione delle migliori tecnologie disponibili per la gestione digitale dell’impresa, per l’utilizzo di macchine, di soluzioni robotiche, di sensoristica e di piattaforme e infrastrutture 4.0, per il risparmio dell’acqua e la riduzione dell’impiego di sostanze chimiche, nonché per l’utilizzo di sottoprodotti.
Le modalità di attuazione del Fondo saranno definite con appositi decreti del MASAF, di concerto con il Ministero dell’Economia, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni.
Tra le altre misure che interessano il settore agrario vi sono, inoltre, quelle relative alla riduzione dell’aliquota IVA del pellet di legna dal 22% al 10% (comma 73) e quelle relative alla proroga al primo trimestre 2023: