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Come noto, dallo scorso 1° luglio 2022, sono tenuti alla fatturazione elettronica anche:
i soggetti passivi in regime di vantaggio di cui all’art. 27, commi 1 e 2, D.L. n. 98/2011 (i c.d. “contribuenti minimi”) ed i contribuenti forfettari di cui all’art. 1, commi da 54 a 89, Legge n. 190/2014, che nell’anno precedente hanno conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 euro;
Dal 1° gennaio 2024, invece, l’obbligo di fatturazione elettronica ricorrerà anche in capo a tutti gli altri contribuenti di minori dimensioni, a prescindere dai ricavi o compensi conseguiti.
La formulazione della norma che ha imposto l’obbligo di fatturazione elettronica anche in capo ai contribuenti di minori dimensioni, ossia il comma 3 dell’art. 18, D.L. n. 36/2022, ha suscitato alcune perplessità in dottrina.
Secondo parte della dottrina, infatti, l’espresso richiamo ai ricavi conseguiti o ai compensi percepiti nell’anno precedente, lasciava intendere che i soggetti esclusi dall’obbligo nel 2022, per non aver superato la soglia di ricavi/compensi nel 2021, avrebbero dovuto verificare anche nel 2022 il mancato superamento del limite di 25.000 euro, al fine di evitare l’adozione della fatturazione elettronica dal 1° gennaio 2023.
A parere di altri, invece, la disposizione richiede la verifica del mancato superamento della soglia avendo esclusivo riguardo ai ricavi o compensi conseguiti nel 2021, potendo così continuare ad adottare la fatturazione elettronica anche nel 2023, pur avendo conseguito, nel 2022, ricavi o compensi d’importo superiore alla soglia.
La questione è stata finalmente risolta dall’Agenzia delle Entrate che, con un’apposita FAQ pubblicata lo scorso 22 dicembre nella sezione dedicata alla fatturazione elettronica del proprio sito istituzionale, ha precisato che sono obbligati ad emettere fattura elettronica mediante il Sistema di Interscambio, dal 1° luglio 2022, i soli soggetti in regime di franchigia che hanno conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 euro nel 2021.
Di conseguenza, i soggetti che hanno oltrepassato la soglia di 25.000 euro a partire dal 2022, non sono comunque tenuti alla fatturazione elettronica nel 2023, potendo così attendere sino al 1° gennaio 2024.