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L’art. 3, comma 1, D.L. n. 198/2022, c.d. “Decreto Milleproroghe”, proroga ulteriormente, dal 31 dicembre 2022 al 30 giugno 2023, il termine di presentazione della dichiarazione IMU relativa al 2022.
Sul punto, si ricorda che l’art. 35, comma 4, D.L. n. 73/2022, c.d. “Decreto Semplificazioni”, aveva prorogato, dal 30 giugno al 31 dicembre 2022, il termine di presentazione della dichiarazione relativa agli immobili il cui possesso ha avuto inizio nel corso del 2021 e alle variazioni rilevanti ai fini della determinazione del tributo dovuto per l’anno 2021.
A seguito del nuovo intervento legislativo, pertanto, il termine di presentazione della dichiarazione IMU 2022, relativa al 2021, coincide con quello previsto per la presentazione della dichiarazione IMU 2023, relativa al 2022.
Per espressa previsione normativa, la proroga al 30 giugno 2023 riguarda anche la dichiarazione IMU 2022 degli enti non commerciali.
La dichiarazione IMU, redatta sulla base del nuovo Modello allegato al D.M. 29 luglio 2022, deve essere presentata al Comune sul cui territorio insistono gli immobili dichiarati, in forma cartacea o telematica.
In caso di presentazione telematica, la dichiarazione deve essere trasmessa utilizzando i servizi dell’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline).
La dichiarazione IMU ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non intervengano variazioni che determinino un diverso ammontare dell’imposta da versare (gli enti non commerciali, invece, devono comunque presentare la dichiarazione con cadenza annuale).
L’obbligo di presentazione ricorre anche per segnalare al Comune l’esenzione dall’imposta municipale. Ad esempio, gli Imprenditori Agricoli Professionali (IAP) ed i Coltivatori Diretti iscritti all’INPS per tali attività che beneficiano dell’esenzione IMU accordata dal comma 758 dell’art. 1, Legge n. 178/2020, ai terreni agricoli da loro posseduti e condotti, sono tenuti alla presentazione della dichiarazione.
L'esenzione, si ricorda, opera anche in relazione alle aree fabbricabili possedute e condotte da Imprenditori Agricoli Professionali e Coltivatori Diretti, a condizione che sulle stesse persista l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali.
Da ultimo, si evidenzia che la dichiarazione deve essere presentata anche qualora l'immobile perda l'esenzione in corso d'anno (come, ad esempio, quando un imprenditore agricolo professionale o un coltivatore diretto interrompe la coltivazione su un'area edificabile che, di conseguenza, non può più essere considerata terreno agricolo e beneficiare dell’esenzione).