Stante i tanti annunci della compagine governativa, nell’ambito della Legge di Bilancio 2023, non ha trovato spazio l’introduzione di una soglia monetaria al di sotto della quale gli esercenti avrebbero potuto rifiutare i pagamenti elettronici.
Al fine di mitigare l’incidenza dei costi delle transazioni elettroniche, è stato unicamente previsto che le associazioni dei commercianti ed i gestori dei circuiti di pagamento stipulino apposite convenzioni.
In ogni caso, la mancata accettazione di pagamenti elettronici di qualsiasi importo continua a comportare l’applicazione della sanzione pecuniaria di 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione per la quale è stato rifiutato il pagamento. Trova comunque ancora applicazione il c.d. Bonus POS di cui all’art. 22, comma 1, D.L. n. 124/2019.
Evoluzione normativa
Come sopra anticipato, l’annunciata introduzione di una norma che avrebbe consentito ai commercianti di non accettare pagamenti elettronici di importo inferiore a 60 euro non è stata inserita nella Legge n. 197/2022, c.d. Legge di Bilancio 2023.
Il Governo ha infatti accolto le obiezioni sollevate dalla Commissione europea che, oltre a ricordare gli impegni assunti dall’Italia nel rafforzare l’utilizzo della moneta elettronica quale strumento di contrasto all’evasione fiscale, ha sottolineato l’incoerenza di tale previsione con gli obiettivi di digitalizzazione pianificati dal PNRR.
Non è dunque prevista alcuna soglia al di sotto della quale gli esercenti possono non accettare i pagamenti elettronici.
Pertanto, la mancata accettazione di pagamenti, di qualsiasi importo, tramite carte di pagamento continua a comportare l’applicazione di una sanzione pecuniaria pari a 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione per la quale sia stato rifiutato il pagamento.
Tuttavia, al fine di alleggerire i costi delle transazioni elettroniche, è stata prevista la costituzione di un Tavolo permanente, composto dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei commercianti e dei professionisti, dai rappresentanti dei prestatori dei servizi di pagamento e dai gestori dei circuiti di moneta elettronica, al quale è stato affidato il compito di stipulare convenzioni volte a mitigare i costi e renderli equi e trasparenti, così da evitare oneri non proporzionati al valore delle singole transazioni.
Le soluzioni raggiunte dai componenti del Tavolo permanente saranno poi trasfuse in un apposito provvedimento del Ministero dell’Economia e delle Finanze, volto a limitare l’incidenza dei costi delle transazioni elettroniche di valore fino a 30 euro a carico degli esercenti con ricavi dell’anno precedente di importo non superiore a 400.000 euro.
Qualora il Tavolo permanente non raggiunga gli obiettivi previsti, in capo ai prestatori dei servizi di pagamento e ai gestori dei circuiti finanziari sarà introdotto, per l’anno 2023, un contributo straordinario pari al 50% degli utili, al netto degli oneri fiscali, derivanti dalle commissioni realizzate sulle transazioni inferiori a 30 euro.
Il Bonus POS
In conclusione, si ricorda che l’art. 22, comma 1, D.L. n. 124/2019, prevede il riconoscimento, a favore degli esercenti attività d’impresa, arte e professioni, di un credito d’imposta pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione di cui all’art. 7, comma 6, D.P.R. n. 605/1973, nonché delle commissioni addebitate sulle transazioni effettuate mediante altri strumenti di pagamento tracciabili.
Il credito d’imposta, in particolare, è riconosciuto sulle commissioni dovute in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali, a condizione che i ricavi o i compensi conseguiti dall’esercente nel periodo d’imposta precedente siano di importo non superiore a 400.000 euro.
Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione orizzontale nel Modello F24, a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa (il relativo codice tributo, 6916, denominato “Credito d’imposta commissioni pagamenti elettronici - articolo 22, Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124”, è stato istituito con la Risoluzione n. 48/E/2020).
Il Bonus deve essere indicato nella Dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle Dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi, fino a quando non se ne conclude l'utilizzo.
Il beneficio non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione IRAP e non rileva neppure ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e degli altri componenti negativi di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, TUIR.
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