La Legge n. 197/2022, c.d. Legge di Bilancio 2023 accorda la proroga, al primo trimestre 2023, dei crediti d’imposta riconosciuti alle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, incrementandone la misura di cinque punti percentuali rispetto alle aliquote previste per il quarto trimestre 2022.
Tax credit imprese energivore
Alle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui all’elenco per l’anno 2023 pubblicato dalla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA) ai sensi del D.M. 21 dicembre 2017, i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del quarto trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento superiore al 30% rispetto al medesimo periodo dell’anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa, l’art. 1, comma 2, Legge n. 197/2022, riconosce, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, pari al 45% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre dell’anno 2023.
Il credito di imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle medesime imprese e, dalle stesse, autoconsumata nel primo trimestre dell’anno 2023. In questo caso, l'incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica, ed il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica, pari alla media, relativa al primo trimestre dell’anno 2023, del Prezzo Unico Nazionale dell'energia elettrica (PUN).
Tax credit imprese non energivore
Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica, l’art. 1, comma 3, Legge n. 197/2022, riconosce, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, pari al 35% della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre dell’anno 2023, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al quarto trimestre dell’anno 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.
Tax credit imprese gasivore
Alle imprese a forte consumo di gas naturale di cui all’elenco per l’anno 2023 pubblicato dalla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA) ai sensi del D.M. n. 541/2021 del Ministero della Transizione Ecologica, l’art. 1, comma 4, Legge n. 197/2022, riconosce, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, pari al 45% della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre solare dell’anno 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al quarto trimestre dell’anno 2022, dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei Mercati Energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.
Tax credit imprese non gasivore
Alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale, l’art. 1, comma 5, Legge n. 197/2022, riconosce, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 45% della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre solare dell’anno 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al quarto trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei Mercati Energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.
Tipologia impresa |
Credito d’imposta 1° trimestre 2023 |
Imprese energivore |
45% |
Imprese non energivore |
35% |
Imprese gasivore |
45% |
Imprese non gasivore |
45% |
La comunicazione del fornitore
Al fine di semplificare il calcolo del contributo effettivamente spettante, le imprese non energivore e non gasivore che nel quarto trimestre 2022 e nel primo trimestre 2023 si riforniscono di energia elettrica o gas naturale dallo stesso venditore da cui si rifornivano nel quarto trimestre 2019, possono richiedere al venditore, entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, l’invio di una comunicazione contenente il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica e l'ammontare del credito d'imposta spettante per il primo trimestre dell’anno 2023.
Il contenuto e le modalità di trasmissione della comunicazione prevista dall’art. 1, comma 6, Legge n. 197/2022, nonché le sanzioni applicabili in capo al fornitore in caso di mancato invio della stessa, saranno definiti da ARERA entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2023.
Modalità di utilizzo
Ai sensi dell’art. 1, comma 8, Legge n. 197/2022, i crediti d'imposta in esame sono utilizzabili esclusivamente in compensazione orizzontale nel Modello F24 entro il 31 dicembre 2023. In alternativa, i crediti possono essere ceduti, solo per intero, ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari o imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia.
In caso di cessione, le imprese beneficiarie devono richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d'imposta. I crediti d'imposta sono usufruiti dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbero stati utilizzati dal soggetto cedente e, comunque, entro il termine del 31 dicembre 2023.
Le modalità attuative per la cessione e la tracciabilità dei crediti d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi di intermediari abilitati, saranno definite da un apposito provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.
I crediti d’imposta, infine, non sono soggetti ai limiti di utilizzo annui di cui all’art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007 (pari a 250.000 euro) e di cui all’art. 34, Legge n. 388/2000 (pari a 2 milioni di euro).
Caratteristiche comuni dei crediti d’imposta
I Tax credit non concorrono alla formazione del reddito d'impresa e della base imponibile IRAP e non rilevano neppure ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e degli altri componenti negativi di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, TUIR.
I bonus energia e gas sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.
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