Nell’ambito della stessa impresa, gli imprenditori agricoli possono svolgere diverse attività, quelle principali di coltivazione, allevamento o selvicoltura oltre che le attività connesse di cui all’art. 2135 del Codice Civile.
In questi casi, optare per distinti Regimi IVA (Regime speciale e Regime normale di detrazione dell’IVA) potrebbe risultare, come di seguito illustreremo, estremamente conveniente, ma non sempre ciò è possibile.
L’art. 36, comma 1, del D.P.R. 633/72 stabilisce, a tal fine, che “Nei confronti dei soggetti che esercitano più attività, l'imposta si applica unitariamente e cumulativamente per tutte le attività, con riferimento al volume di affari complessivo, salvo quanto stabilito nei successivi commi.
Se il soggetto esercita contemporaneamente imprese e arti o professioni l'imposta si applica separatamente per l'esercizio di imprese e per l'esercizio di arti o professioni, secondo le rispettive disposizioni e con riferimento al rispettivo volume d'affari.
I soggetti che esercitano più imprese o più attività nell'ambito della stessa impresa, ovvero più arti o professioni, hanno facoltà di optare per l'applicazione separata dell'imposta relativamente ad alcune delle attività esercitate”.
Nello specifico, i commi 2 e 4 prevedono alcune ipotesi di separazione obbligatoria. In particolare, il comma 4 impone l’obbligo della separazione per alcune attività per le quali la determinazione dell’imposta non consente un’applicazione unitaria.
Tra queste, troviamo le attività agricole con detrazione forfettizzata di cui all’art. 34, comma 1, in base alle percentuali di compensazione, ossia le attività volte alla cessione di prodotti agricoli e ittici compresi nella prima parte della Tabella A allegata al D.P.R. 633/72 effettuate dai produttori agricoli.
È invece fatta salva la possibilità di optare facoltativamente per la separazione IVA delle attività quando, come previsto dal comma 3 dell’art. 36:
- vi è l’esercizio di più imprese;
- vi sono più attività professionali o artistiche;
- vi sono più attività nell’ambito della stessa impresa.
L’ultima casistica elencata rappresenta sicuramente un caso particolare che spesso si presenta quando l’imprenditore agricolo, oltre all’attività principale agricola, esercita attività connesse.
Classico esempio è lo svolgimento dell’attività di allevamento con produzione di latte a cui si affianca l’attività di trasformazione del latte in prodotti caseari. Nonostante le due attività possano essere assoggettate al medesimo Regime IVA, separarle potrebbe risultare conveniente. Infatti:
- per l’attività di produzione di latte, l’applicazione del Regime speciale consentirebbe l’azzeramento dell’imposta da versare, poiché la percentuale di compensazione del latte coincide con l’aliquota ordinaria prevista per la cessione di tale prodotto;
- per l’attività connessa di trasformazione, invece, l’applicazione del Regime normale consentirebbe di recuperare la differenza tra l’aliquota gravante sui passaggi interni di latte e quella riscossa sulla vendita di prodotti caseari.
Attività di allevamento |
Vendita latte |
IVA a debito 10% |
IVA da versare 0% |
% compensazione 10% |
|||
Attività di trasformazione |
Acquisto latte (passaggio interno) |
IVA a credito 10% |
IVA da recuperare 6% |
Vendita prodotti caseari |
IVA a debito 4% |
È chiaro, quindi, che sarebbe conveniente poter optare per la separazione dei Regimi IVA per le due attività, considerando che si andrebbe a generare IVA a credito da recuperare.
Tuttavia, non è sempre possibile optare per la separazione poiché, così come affermato dall’Amministrazione Finanziaria (Risoluzione 396118/84), occorre che le due attività esercitate nella stessa impresa siano oggettivamente scindibili e, come tali, suscettibili di formare oggetto di autonomo esercizio di impresa. Le attività devono essere aperte al mercato, non devono quindi generare unicamente delle operazioni interne. Ad esempio, nel caso prospettato, l’attività casearia non può prevedere unicamente la trasformazione dell’intero latte prodotto dall’attività del proprio allevamento.
Un altro aspetto che tuttavia deve essere valutato, specialmente per le società agricole, è la verifica dei requisiti e dei limiti imposti alle attività agricole.
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