La c.d. “Legge di Bilancio 2023” ha introdotto una nuova modalità di tassazione “piatta”, riservata alle persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni che non applicano il regime forfettario di cui alla Legge n. 190/2014.
La disposizione, contenuta nei commi dal 55 al 57 dell’art. 1, Legge n. 197/2022, trova applicazione per il solo anno d’imposta 2023 e prevede che i suddetti contribuenti possano applicare, in luogo delle aliquote IRPEF per scaglioni di reddito, un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e relative addizionali, calcolata con l’aliquota del 15% su una base imponibile, comunque non superiore a 40.000 euro, pari alla differenza tra il reddito d’impresa e di lavoro autonomo determinato nel 2023 e il reddito d’impresa e di lavoro autonomo d’importo più elevato dichiarato negli anni dal 2020 al 2022, decurtata di un importo pari al 5% di quest’ultimo ammontare.
Probabilmente, l’intento del Legislatore è anche quello di incentivare l’emersione di maggiori redditi concedendo una tassazione particolarmente favorevole per il contribuente.
La nuova flat tax incrementale, fin da subito ha visto diverse interpretazioni circa le modalità di calcolo della base imponibile e, in particolar modo, sulle modalità di applicazione della franchigia del 5%.
Recentemente l’Agenzia delle Entrate, intervenuta al videoforum di Italia Oggi, ha reso gli attesi chiarimenti, precisando che la franchigia deve essere determinata sul reddito d’impresa e di lavoro autonomo più elevato dichiarato nel triennio compreso tra il 2020 e il 2022. Tale franchia, pari al 5% di detto reddito, deve poi essere decurtata della differenza tra il reddito 2023 ed il maggiore dei redditi dichiarati nel triennio precedente.
Ipotizziamo, ad esempio, che un contribuente presenti la seguente situazione:
- reddito da lavoro autonomo nell’anno 2020 pari a 75.000 euro;
- reddito da lavoro autonomo nell’anno 2021 pari a 85.000 euro;
- reddito da lavoro autonomo nell’anno 2022 pari a 95.000 euro;
- reddito da lavoro autonomo per l’anno 2023 pari a 120.000 euro.
Per il periodo d’imposta 2023 il contribuente ha diritto di applicare la tassa incrementale sul maggior reddito dato dalla differenza del reddito prodotto nel 2022 (anno di maggior reddito nel triennio). Pertanto, la base imponibile di partenza è data dalla differenza tra 120.000 euro e 95.000 euro, pari a 25.000 euro.
Tale reddito dovrà essere ulteriormente decurtato di una somma pari al 5% del reddito più elevato nel triennio, pari a 4.750 euro (95.000 x 5%).
Pertanto, la base imponibile su cui determinare la tassazione forfettaria al 15% è data dalla differenza dei suddetti valori, ovvero, 25.000 meno 4.750 euro, cosicché su tale somma la tassazione sarà pari a 3.037,50 euro - [(25.000 – 4.750) x 15%].
Uscita immediata dal regime forfettario
Per i soggetti che, invece, applicano il regime forfettario di cui alla Legge n. 190/2014, la “Legge di Bilancio 2023” ha innalzato a 85.000 euro il limite dei ricavi e dei compensi percepiti nell’anno precedente al fine di poter optare o permanere in tale regime, fermi restando gli altri vincoli.
Qualora tale soglia sia superata, dall’anno successivo i contribuenti escono dal regime agevolato e devono determinare il reddito applicando le regole ordinarie. Tuttavia, qualora l’incremento dei ricavi o dei compensi superi la soglia di 100.000 euro, gli stessi contribuenti, già in corso d’anno, escono dal regime forfettario e determinano il reddito applicando l’IRPEF e le relative addizionali secondo le regole ordinarie.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che per quanto riguarda l’applicazione delle ritenute d’acconto sui compensi, non prevista in vigenza del regime forfettario, è richiesto che le stesse siano applicate, secondo i criteri generali, ai compensi corrisposti successivamente all’uscita dal regime forfettario, ossia da quando viene superata la soglia di compensi pari a 100.000 euro. Non sono, invece, dovute le ritenute sui compensi precedenti, come pure, in relazione alle operazioni passive effettuate in precedenza, in relazione alle ritenute diverse da quelle di lavoro dipendente e assimilati, il contribuente non assume il ruolo di sostituto d’imposta.
Il medesimo criterio si ritiene possa essere applicato anche per l’IVA. A partire dal superamento della soglia di 100.000 euro di ricavi o compensi, il contribuente deve emettere le fatture applicando la corrispondente imposta e può esercitare il diritto alla detrazione sulle fatture di acquisto.
È, tuttavia, auspicabile che su queste disposizioni, introdotte dalla “Legge di Bilancio 2023”, l’Agenzia intervenga con una circolare organica che ne illustri gli aspetti applicativi.
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