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ll Decreto PNRR 2 è intervenuto sulle regole tecniche della c.d. Lotteria degli scontrini, stabilendo che possono partecipare all’estrazione dei premi in denaro le persone fisiche maggiorenni che effettuano il pagamento elettronico per sé stessi, per un componente del loro nucleo familiare o in forza di una rappresentanza.
In particolare, l’art. 18, comma 4-bis, D.L. n. 36/2022, prevede che, per partecipare all’estrazione, sia necessario che le persone fisiche maggiorenni, residenti nel territorio dello Stato, procedano all'acquisto con metodi di pagamento elettronico di cui sono titolari, che traggano fondi detenuti su propri rapporti di credito o debito bancari o su rapporti intestati a componenti del proprio nucleo familiare certificato dal proprio stato di famiglia e costituito antecedentemente alla data di estrazione del premio, ovvero che operino in forza di una rappresentanza rilasciata antecedentemente alla partecipazione, e che associno all'acquisto medesimo il proprio codice lotteria.
Il D.L. n. 36/2022 ha poi previsto l’istituzione di una lotteria istantanea, con verifica immediata della vincita, che si aggiunge alla lotteria differita con estrazioni settimanali, mensili ed annuali.
Con il Provvedimento 18 gennaio 2023, prot. n. 15943/2023, l’Agenzia delle Entrate ha quindi aggiornato le specifiche tecniche dei Registratori Telematici, al fine di adeguarle alle nuove disposizioni.
Il provvedimento prevede, in particolare, che per poter partecipare alla lotteria istantanea, nella fase di registrazione dei dati dei corrispettivi della singola operazione, i Registratori Telematici o i ServerRT debbano generare e riportare sul documento commerciale un apposito codice bidimensionale (QRcode).
In particolare, il sistema lotteria istantanea prevede un’applicazione per il rilascio dei codici, richiamabile dal Registratore Telematico o dal ServerRT, che devono essere quindi aggiornati per il recupero, la memorizzazione e la gestione delle relative informazioni di sicurezza.
Le nuove specifiche tecniche precisano, in particolare, che tutti i documenti commerciali di importo pari o superiore a 1 euro, pagati interamente in modalità elettronica, debbano obbligatoriamente riportare un codice bidimensionale comprensivo di tutte le informazioni necessarie per la partecipazione alla lotteria (di seguito riportiamo il facsimile del nuovo documento commerciale previsto dall’Allegato “Layout nuovo documento commerciale” di cui al Provvedimento 18 gennaio 2023, prot. n. 15943/2023).

Il codice bidimensionale è quindi memorizzato nella memoria permanente del Registratore Telematico unitamente al documento commerciale cui si riferisce.
Tuttavia, analogamente a quanto previsto per la lotteria degli scontrini ad estrazione differita per il relativo codice lotteria, la generazione e l’esposizione del codice bidimensionale non è possibile per i documenti commerciali sui quali l’acquirente richiede l’indicazione del proprio Codice Fiscale.
Così come previsto dal Provvedimento 18 gennaio 2023, prot. n. 15943/2023, i Registratori Telematici ed i ServerRT devono essere adeguati alle nuove specifiche tecniche entro il prossimo 2 ottobre 2023, al fine di consentire ai consumatori la partecipazione alla nuova lotteria istantanea.
Per sostenere i commercianti al minuto e gli altri soggetti chiamati all’adeguamento dei propri Registratori Telematici, l’art. 8, D.L. n. 176/2022, c.d. Decreto Aiuti-quater, prevede il riconoscimento di un credito d’imposta, pari al 100% della spesa sostenuta, entro un massimo, per ciascun dispositivo, di 50 euro.
Il credito d’imposta, concesso nel limite di spesa di 80 milioni di euro per il 2023, è utilizzabile in compensazione orizzontale nel Modello F24 per il pagamento di imposte e contributi (la delega di pagamento deve essere trasmessa attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, ossia Entratel o Fisconline) a decorrere dalla prima liquidazione IVA periodica successiva al mese di annotazione della fattura relativa all’adeguamento del dispositivo (il pagamento della fattura deve essere effettuato con modalità tracciabili).
Ai fini della compensazione, non operano i limiti di cui all’art. 34, Legge n. 388/2000 (pari a 2 milioni di euro annui) e di cui all’art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007 (pari a 250.000 euro annui).