Articoli
Tutti gli aggiornamenti, gli approfondimenti e i casi pratici analizzati e realizzati dai nostri esperti in materia agricola, fiscale, economica e del lavoro.
Con Risoluzione n. 2/2023, l’Agenzia delle Entrate ha definito i codici tributo che potranno essere utilizzati dalle imprese cessionarie dei crediti energetici del mese di dicembre 2022.
Sul punto, si ricorda che sono due gli interventi per sostenere i maggiori costi dell’energia e del gas che sono stati introdotti per l’ultimo trimestre del 2022. In un primo tempo, i crediti d’imposta sono stati concessi limitatamente ai costi sostenuti nei mesi di ottobre e novembre 2022. Successivamente, con il Decreto Aiuti-quater (art. 1, D.L. n. 176/2022), i crediti d’imposta sono stati estesi anche al mese di dicembre 2022.
|
Tipologia di costo |
Beneficiari |
Ottobre/novembre 2022 |
Dicembre 2022 |
|
ENERGIA ELETTRICA |
Imprese energivore |
40% |
40% |
|
Imprese non energivore |
30% |
30% |
|
|
GAS |
Imprese gasivore |
40% |
40% |
|
Imprese non gasivore |
40% |
40% |
|
|
Termine per l’utilizzo del credito |
30/09/2023 |
30/09/2023 |
|
|
Per i crediti maturati nel 2022 ma utilizzati nel 2023, occorre presentare un’apposita comunicazione entro il 16 marzo 2023. |
|||
Tali crediti sono utilizzabili esclusivamente in compensazione da parte dei diretti beneficiari, salvo la possibilità di cederli a terzi. Il credito d’imposta può essere ceduto solo per intero. Per la cessione del credito è richiesto il visto di conformità e la cessione potrà essere effettuata entro il 20 settembre 2023.
Con la Risoluzione n. 72/E del 12 dicembre 2022 sono stati definiti i codici tributo per l’utilizzo in compensazione dei crediti da parte dei soggetti che hanno sostenuto direttamente i costi energetici.
A seguito dell’aggiornamento del modello con cui è possibile procedere alla comunicazione del credito e l’approvazione di codici tributo utilizzabili dai soggetti che hanno acquistato i suddetti crediti d’imposta, già dalle prossime liquidazioni (e fino al 30 settembre 2023) sarà possibile procedere alla compensazione dei crediti.
Con la Risoluzione 2/E/2023, l’Agenzia delle Entrate ha approvato i codici tributo che i cessionari dovranno indicare nel Modello F24 per procedere alla compensazione. I codici tributo approvati sono i seguenti:
In sede di compilazione della delega di pagamento, da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate, i suddetti codici tributo devono essere esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito compensato, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “Anno di riferimento” è indicato l’anno a cui si riferisce il credito, nel formato “AAAA”.
Prima di procedere alla compensazione, i cessionari devono accettare la cessione ed esercitare l’opzione per l’utilizzo in compensazione mediante la piattaforma cessione crediti dell’Agenzia delle Entrate.