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La compensazione orizzontale del credito IVA relativo al periodo d’imposta 2022 è ammessa, senza alcuna condizione e già dal 1° gennaio 2023, solo per importi non superiori alla soglia di 5.000 euro.
L’utilizzo di importi superiori a tale soglia, invece, è ammesso solo dal decimo giorno successivo alla presentazione del Modello IVA 2023, munito del visto di conformità o della sottoscrizione dell’organo di controllo. Il Modello IVA 2023 può essere presentato già a partire dal 1° febbraio 2023, al fine di utilizzare in compensazione l’eccedenza detraibile 2022, d’importo superiore a 5.000 euro.
Il credito IVA emergente dalla dichiarazione annuale può essere chiesto a rimborso, riportato all'anno successivo (per essere scomputato nelle liquidazioni periodiche IVA) o utilizzato in compensazione nel Modello F24 per il pagamento di altre imposte, contributi e premi.
Come detto, l’utilizzo in compensazione orizzontale del credito IVA annuale è liberamente ammesso dal 1° gennaio dell’anno successivo, solo per importi non superiori alla soglia di 5.000 euro. L’utilizzo di importi superiori a 5.000 euro richiede, invece, la previa presentazione del Modello IVA annuale da cui emerge il credito, con apposizione del visto di conformità o sottoscrizione dell’organo di controllo (tuttavia, a favore delle start up innovative di cui all'art. 25, D.L. n. 179/2012, iscritte nella Sezione speciale del Registro delle Imprese, la soglia di 5.000 euro è incrementata a 50.000 euro).
Il Modello F24 utilizzato per la compensazione del credito IVA deve poi essere presentato esclusivamente mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline), a prescindere dall'importo del credito utilizzato.
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Le condizioni per la compensazione orizzontale del credito IVA annuale |
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UTILIZZI SINO A 5.000 EURO |
La compensazione è liberamente ammessa dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di maturazione del credito. Il relativo Modello F24 deve essere presentato con Entratel o Fisconline. |
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UTILIZZI OLTRE 5.000 EURO |
La compensazione è ammessa dal decimo giorno successivo a quello di presentazione del Modello IVA 2022 munito del visto di conformità. Il relativo Modello F24 deve essere presentato attraverso Entratel o Fisconline. |
I soggetti che dall’applicazione degli ISA hanno conseguito un livello di affidabilità fiscale almeno pari a 8 per il 2021 (Modello REDDITI 2022) o a 8,5 dalla media semplice dei livelli di affidabilità 2020-2021 (Modello REDDITI 2021/2022), sono esonerati dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione del credito IVA 2022 per importi non superiori a 50.000 euro annui (tale limite comprende l’utilizzo in compensazione del credito IVA 2022 e dei crediti IVA trimestrali 2023). A tal fine, nel Modello IVA deve essere barrata la casella “Esonero dall’apposizione del visto di conformità”, presente nel riquadro “Firma della dichiarazione”.
Il credito IVA maturato nel corso del 2022, pertanto, può essere liberamente utilizzato in compensazione nel Modello F24 fino all’ammontare di 5.000 euro già dal 1° gennaio 2023. Una volta raggiunto detto limite, ogni successiva compensazione nel Modello F24 (anche se d’importo inferiore a 5.000 euro) è ammessa solo dal decimo giorno successivo a quello di presentazione del Modello IVA 2023, relativo al 2022, munito del visto di conformità o, per le società soggette al controllo contabile, della sottoscrizione dell’organo di controllo (ad esempio, se il Modello IVA 2023 è presentato il 13 febbraio 2022, il credito IVA 2020 può essere utilizzato in compensazione orizzontale nel Modello F24 dal 23 febbraio 2022).
Le limitazioni sopraindicate operano con esclusivo riferimento alla compensazione orizzontale del credito IVA, ossia in caso di utilizzo del credito per il pagamento, a mezzo Modello F24, di imposte, contributi o premi diversi dall’IVA.
Non sussiste, invece, alcuna limitazione per la compensazione (verticale) del credito IVA con i versamenti dovuti a titolo di IVA periodica, in acconto o a saldo, anche se esposta nel Modello F24 (il credito IVA 2022, ad esempio, può essere liberamente utilizzato per il versamento del saldo a debito della liquidazione IVA di gennaio 2023).
Con Circolare n. 29/E/2010, tuttavia, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che la compensazione verticale è ammessa soltanto se il credito IVA è maturato antecedentemente al debito con il quale viene compensato. Infatti, qualora il credito sia maturato successivamente al debito, la compensazione non può essere esposta nella dichiarazione IVA e, pertanto, dovendo essere effettuata con il Modello F24, soggiace ai vincoli in esame.
La soglia annuale di 5.000 euro è da intendersi riferita all’anno di maturazione del credito, e non all’anno solare di utilizzo in compensazione; la stessa, inoltre, deve essere calcolata distintamente per ciascuna tipologia di credito IVA (annuale o infrannuale).
Di conseguenza, il credito IVA 2022 e gli eventuali crediti IVA trimestrali che matureranno nel corso del 2023, formano due distinti plafond di 5.000 euro, da utilizzare in compensazione orizzontale nel Modello F24.
L'obbligo di applicare la disciplina, infine, scatta soltanto in occasione dell’utilizzo del credito che comporta il superamento del limite di 5.000 euro. Pertanto, fino al raggiungimento di detto limite, l’utilizzo in compensazione orizzontale del credito IVA non soggiace alle regole in esame, anche se il contribuente dispone di un’eccedenza a credito superiore a 5.000 euro e intende effettuare successivi utilizzi oltre soglia.
Ai fini delle limitazioni in esame, pertanto, assume rilievo l’ammontare effettivamente compensato nel corso dell’anno, non l’importo del credito emergente dalla dichiarazione IVA annuale.
La compensazione orizzontale del credito IVA, inoltre, soggiace al limite massimo annuale di compensazioni pari a 2 milioni di euro (soglia posta a regime, dal 2022, dalla Legge di Bilancio 2022).
La compensazione del credito IVA può essere effettuata esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline), a prescindere dall'importo utilizzato in compensazione.
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Modalità di trasmissione del Modello F24 |
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Modello F24 con saldo a debito senza compensazioni |
Entratel, Fisconline, remote e home banking |
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Modello F24 con saldo a debito contenente compensazioni |
Entratel o Fisconline |
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Modello F24 con saldo a zero contenente compensazioni |
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Occorre poi considerare che per la trasmissione telematica del Modello F24 che espone compensazioni d’importo superiore a 5.000 euro, è necessario attendere almeno dieci giorni dalla data di presentazione della relativa dichiarazione IVA.
Il Modello IVA 2023, relativo al 2022, deve essere presentato nel periodo 1° febbraio-2 maggio 2023 (il 30 aprile cade di sabato ed il 1° maggio è festivo). Pertanto, qualora il Modello IVA 2023 sia presentato nei primi giorni di febbraio (munito del visto di conformità), è possibile utilizzare in compensazione orizzontale il credito emergente dallo stesso, per l’importo che eccede 5.000 euro, già a partire dal Modello F24 in scadenza il prossimo 16 febbraio 2023.
Qualora si renda necessario presentare una dichiarazione integrativa per sostituire il Modello IVA trasmesso privo del visto di conformità (al fine di poter utilizzare in compensazione il credito IVA 2022 per importi superiori a 5.000 euro), i dieci giorni richiesti prima di poter utilizzare il credito decorrono dalla data di presentazione di tale dichiarazione (ad esempio, se la dichiarazione integrativa è presentata il 24 aprile 2023, la compensazione per importi superiori a € 5.000 è ammessa dal 4 maggio 2023).
Il Modello IVA 2023 presentato entro novanta giorni dal termine, ossia entro il 31 luglio 2023, è considerato comunque valido (deve essere, tuttavia, corrisposta la sanzione ridotta di 25 euro, indicando nel Modello F24 il codice tributo “8911”).
Anche in questa ipotesi devono essere osservate le limitazioni in esame e, pertanto, se il Modello IVA 2023 tardivo è presentato il 30 giugno 2023, la compensazione per importi superiori a € 5.000 è ammessa dal 10 luglio 2023.
L'eventuale credito IVA 2021 residuo può essere utilizzato in compensazione nel corso del 2023 (codice tributo “6099”, anno di riferimento 2021) fino alla data di presentazione del Modello IVA 2023 (relativo al 2022); da tale momento, infatti, detto credito si intende riferito all’anno 2022.
L'eventuale credito IVA trimestrale 2022 residuo, richiesto in compensazione con la presentazione del Modello IVA TR (relativo al primo, secondo o terzo trimestre 2022), munito del visto di conformità per utilizzi superiori alla soglia di 5.000 euro, può essere utilizzato in compensazione nel 2023, fino alla data di presentazione del Modello IVA 2023 (relativo al 2022); da tale data, infatti, lo stesso contribuisce alla determinazione del saldo IVA 2022.
L’utilizzo in compensazione del credito IVA in misura superiore al limite annuale di 5.000 euro in violazione dell’obbligo di apposizione del visto di conformità (o della sottoscrizione dei soggetti incaricati del controllo contabile), oppure con apposizione del visto di conformità da parte di soggetti non abilitati, comporta il recupero del credito utilizzato e l’irrogazione della sanzione amministrativa pari al 30% del credito indebitamente utilizzato in compensazione.
È poi previsto il divieto di compensazione in caso d’iscrizione a ruolo a seguito del mancato pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute per l'indebito utilizzo dei crediti.
In conclusione, si rammenta che l’Agenzia delle Entrate può sospendere fino a trenta giorni l’esecuzione dei Modelli F24 relativi a compensazioni considerate a rischio sulla base dei criteri definiti dal Provvedimento 28 agosto 2018, prot. n. 195385/2018. In tale ipotesi, l’Agenzia delle Entrate comunica al soggetto passivo, con un’apposita ricevuta, la sospensione della delega di pagamento (la data in cui termina il periodo di sospensione è indicata nella ricevuta).
Qualora il credito risulti correttamente utilizzato o, comunque, siano decorsi trenta giorni dalla presentazione del Modello F24, il pagamento viene eseguito e le relative compensazioni/versamenti sono considerati eseguiti alla data della loro effettuazione. In caso contrario, il Modello F24 non è eseguito e le compensazioni/versamenti si considerano non effettuati.