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La Legge di Bilancio 2023, all’art. 1, commi 179-185, consente di definire con modalità agevolate gli atti del procedimento di accertamento adottati dall'Agenzia delle Entrate, prevedendo la riduzione della sanzione.
L’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento prot. n. 27663/2023, ha fornito le indicazioni operative in merito alla fruizione della c.d. definizione agevolata, precisando l’ambito di applicazione, il perfezionamento della regolarizzazione e fornendo ulteriori disposizioni ed indicazioni utili al fine della definizione stessa.
In particolare, così come disposto dalla norma, con riferimento ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, si applicano le sanzioni nella misura di un diciottesimo del minimo relativamente ai seguenti atti:
Sono esclusi dalla definizione agevolata le adesioni già perfezionate al 1° gennaio 2023.
Il Provvedimento 27663/2023 specifica come avviene la regolarizzazione degli avvisi di accertamento, degli avvisi di rettifica e di liquidazione, nonché degli atti di recupero.
Occorre pagare l’intero importo dovuto, ovvero la prima rata, entro il termine per la proposizione del ricorso.
Le somme dovute possono essere versate in un’unica soluzione, oppure si può procedere con la rateizzazione fino ad un massimo di venti rate trimestrali di pari importo, da versare entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della prima rata.
Occorre specificare che, nel caso di rateizzazione, sulle rate successive alla prima saranno applicati i tassi di interesse annui legali.
L’Agenzia delle Entrate ha poi specificato che, in caso di inadempimento nei pagamenti, si applicano le disposizioni di cui all’art. 15-ter del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973, pertanto il mancato pagamento della prima rata, ovvero di una delle rate diverse dalla prima entro i termini previsti, comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni in misura piena.
Se il contribuente decide di avvalersi della definizione agevolata di cui ai commi 179-185 dell’art.1, Legge di bilancio 2023, sarà esclusa la possibilità di compensazione delle somme dovute.
Invece, qualora gli atti sopra elencati venissero definiti secondo le regole ordinarie previste dalla normativa vigente, resta ferma la possibilità di utilizzare, ove previsto, la compensazione.