L’art. 2135, Codice Civile, definisce la figura dell’imprenditore agricolo, precisando le attività agricole che lo stesso può esercitare.
Il terzo comma dell’art. 2135, Codice Civile, indica una serie di attività che l’imprenditore agricolo può esercitare, permanendo nell’alveo della disciplina agricola, a condizione che siano rispettate alcune condizioni. La norma, infatti, dispone che: “Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda, normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla Legge”.
La disciplina fiscale riconosce, poi, all’imprenditore agricolo, uno speciale regime di imposizione, con la previsione di precise semplificazioni destinate in particolare alle forme più elementari di impresa (imprese individuali e società semplici).
Per quanto riguarda l’IVA, tutte le imprese che esercitano un’attività agricola, a prescindere dalla forma giuridica o dalla dimensione, hanno come regime naturale quello previsto dall’art. 34, D.P.R. n. 633/1972 (alle stesse è comunque concessa l’opzione per l’applicazione dell’IVA nei modi ordinari).
Il regime speciale IVA consente ai produttori agricoli, limitatamente alle cessioni di prodotti agricoli e ittici compresi nella prima parte dell'allegata Tabella A, di detrarre forfettariamente l’IVA in misura pari all'importo risultante dall'applicazione, all'ammontare imponibile delle operazioni stesse, delle percentuali di compensazione stabilite, per gruppi di prodotti, da un apposito decreto del Ministro delle Finanze di concerto con il Ministro per le Politiche Agricole.
Per tali operazioni, nelle liquidazioni IVA confluirà l’imposta a debito risultante dalla differenza tra l’importo determinato applicando l’aliquota IVA all’imponibile delle cessioni di beni e il corrispondente valore calcolato sulla medesima base imponibile, applicando le percentuali di compensazione proprie dei prodotti ceduti.
Come indicato in premessa, l’impresa agricola, entro certi limiti, può anche svolgere delle attività connesse. Per lo svolgimento di tali attività, in caso non sia possibile applicare il regime IVA speciale (ossia, l’art. 34, D.P.R. n. 633/1972), il Legislatore ha istituito altri regimi forfettari, rappresentati ai fini IVA dalle previsioni recate dall’art. 34-bis, D.P.R. n. 633/1972, e ai fini delle imposte sui redditi dall’art. 56-bis, TUIR.
Non sempre, però, l’imprenditore agricolo affianca all’attività agricola principale delle vere e proprie attività connesse ma, più semplicemente, può effettuare occasionalmente delle operazioni diverse dalla cessione dei prodotti di cui alla Tabella A, Parte Prima, D.P.R. n. 633/1972, per le quali è preclusa la detrazione IVA ai sensi dell’art. 34, D.P.R. n. 633/1972.
Si tratta di operazioni che comunemente possono accadere nel normale svolgimento dell’attività e riguardare la cessione di prodotti non contemplati nella prima parte della Tabella A, come la cessione di macchine e attrezzature usate, la cessione di prodotti acquistati da terzi o le prestazioni occasionali di servizi con le proprie macchine agricole (semina, aratura, ecc.).
Tali operazioni, ai sensi del comma 5 dell’art. 34, D.P.R. n. 633/1972, devono essere registrate distintamente e indicate separatamente in sede di liquidazione periodica e dichiarazione annuale IVA.
Dall'imposta relativa a tali operazioni si detrae quella corrisposta per gli acquisti e le importazioni di beni non ammortizzabili, per i servizi esclusivamente utilizzati per la produzione dei beni e per i servizi che formano oggetto delle operazioni stesse.
Ad esempio, qualora il produttore di mele riceva dal proprio cliente un ordine di 1.000 kg di mele ma, non disponendo dell’intero quantitativo, decida di acquistarne 200 kg da un altro produttore agricolo, relativamente alle mele acquistate, può trovare applicazione la definizione di impresa mista.
Pertanto, la cessione dei 200 kg di mele (mera commercializzazione) deve essere distintamente annotata nei registri IVA in quanto, nella liquidazione IVA, l’imposta a debito indicata nella fattura di vendita dovrà essere ridotta dell’imposta corrisposta al proprio fornitore e indicata nella fattura di acquisto.
La disciplina dell’impresa mista esclude i beni ammortizzabili e, pertanto, la cessione di tali beni, effettuata da un produttore che applica il regime di cui all’art. 34, D.P.R. n. 633/1972, comporta il versamento dell’intera imposta esposta nella fattura di vendita.
Tuttavia, l’introduzione dell’art. 34-bis nel D.P.R. n. 633/1972, ha fortemente ridimensionato quanto previsto dal comma 5 dell’art. 34, D.P.R. n. 633/1972, in ordine all’impresa mista. Infatti, per le prestazioni di servizi di cui al comma 3 dell'art. 2135, Codice Civile, l'imposta sul valore aggiunto è determinata riducendo l'imposta relativa alle operazioni imponibili in misura pari al 50% del suo ammontare, a titolo di detrazione forfettaria dell'imposta afferente agli acquisti ed alle importazioni.
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