Articoli
Tutti gli aggiornamenti, gli approfondimenti e i casi pratici analizzati e realizzati dai nostri esperti in materia agricola, fiscale, economica e del lavoro.
Come noto, l’art. 1, commi da 166 a 173, Legge n. 197/2022, ha riproposto la possibilità di regolarizzare le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze degli obblighi e degli adempimenti di natura formale commesse fino al 31 ottobre 2022, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile delle imposte sui redditi, dell’IVA e dell’IRAP e sul pagamento di tali tributi.
Ai fini del perfezionamento della regolarizzazione, è richiesta la rimozione dell’irregolarità e/o dell’omissione, nonché il versamento di una somma pari a 200 euro per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni, da effettuare in due rate di pari importo entro il 31 marzo 2023 e il 31 marzo 2024.
Dalla regolarizzazione sono esclusi gli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui all’art. 5-quater, D.L. n. 167/1990. La procedura di regolarizzazione, inoltre, non può essere applicata dai contribuenti per l’emersione di attività finanziarie o patrimoniali costituite o detenute all’estero, nonché per le violazioni già contestate con atti divenuti definitivi alla data del 1° gennaio 2023.
A fronte di tale opportunità di regolarizzazione agevolata, è previsto che per le violazioni formali commesse fino al 31 ottobre 2022, oggetto di un processo verbale di constatazione (PVC), siano differiti di due anni i termini per la notifica degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni (la notifica può quindi essere effettuata entro il 31 dicembre del settimo, anziché quinto, anno successivo a quello della violazione).
Con Circolare n. 2/E del 27 gennaio 2023, l’Agenzia delle Entrate ha reso le prime indicazioni sulla regolarizzazione in esame, che ricalca sostanzialmente quella a suo tempo prevista dall’art. 9, commi da 1 a 8, D.L. n. 119/2018.
Nella Circolare n. 2/E/2023, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che restano escluse dalla sanatoria le comunicazioni necessarie a perfezionare alcuni tipi di opzione o l’accesso ad agevolazioni fiscali, per le quali non è sufficiente il comportamento concludente adottato, tant’è che il Legislatore ha istituito la remissione in bonis, per consentire ai contribuenti di sanare la violazione entro il termine della prima dichiarazione utile.
Tra le comunicazioni escluse dalla sanatoria rientra dunque anche quella da trasmettere all’ENEA, ai fini della fruizione della detrazione spettante in relazione alle spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici.
La tardiva od omessa trasmissione della comunicazione all’ENEA non rientra, quindi, tra le violazioni formali oggetto di definizione agevolata, ma può essere sanata (esclusivamente) con l’istituto della remissione in bonis.
Dalla regolarizzazione delle violazioni formali dovrebbero poi restare escluse anche le comunicazioni di opzioni di cessione e sconto in fattura. In relazione alle violazioni relative a tali comunicazioni, infatti, l’Agenzia delle Entrate ha ammesso il ricorso alla remissione in bonis, con la conseguente esclusione dalla sanatoria in esame.
In particolare, nella Circolare n. 33/E del 6 ottobre 2022, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, al ricorrere di talune condizioni, è possibile trasmettere la comunicazione di opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura anche successivamente alla scadenza di legge (che, si ricorda, è ordinariamente fissata al 16 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese agevolabili), ricorrendo all’istituto della remissione in bonis.
Tuttavia, a fronte delle indicazioni rese nella recente Circolare n. 2/E/2023, la possibilità di sanare la violazione con la remissione in bonis determina la conseguente esclusione dalla definizione agevolata prevista dalla Legge di Bilancio 2023.