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In occasione dell’evento Telefisco2023, il MEF non ha sciolto i dubbi sorti riguardo la natura vincolante delle prescrizioni di ARERA in materia di TARI, rispetto ai regolamenti emanati dai Comuni. Ad oggi, di fatto, è ancora aperta la questione relativa all’individuazione dei rispettivi ambiti di competenza. In previsione degli impatti di tale incertezza sugli adempimenti TARI, il presente contributo prova a mettere ordine riguardo le fonti legislative.
La Delibera n. 15 del 18 gennaio 2022 di ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) ha approvato il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF). Il TQRIF include alcune prescrizioni regolatorie che modificano la normativa in materia di TARI.
In particolare, ARERA prevede in novanta giorni il termine per la presentazione della richiesta di attivazione del servizio (Art. 6 TQRIF).
Come noto, lo stesso termine viene regolato dalla Legge n. 147/2013 istitutiva della TARI, la quale prevede che tale dichiarazione debba essere presentata – su Modello messo a disposizione del Comune – entro il 30 giugno dell’anno successivo in cui sono intervenute modificazioni rispetto ai dati già a disposizione del Comune. Il termine del 30 giugno è stato confermato anche con la recente Risoluzione n. 2DF del 6 agosto 2019, nell’ambito della quale il MEF ha chiarito che il termine di presentazione della dichiarazione TARI rimane fermo al 30 giugno o al diverso termine stabilito dal comune nell’ambito dell’esercizio della propria potestà regolamentare.
Ciò premesso, è necessario chiarire quali siano le fonti normative che danno vita alla disciplina applicabile in materia di Tari e se queste siano in qualche modo in conflitto con le competenze riservate ad ARERA.
La soprarichiamata Legge n. 147/2013 ha istituito e normato l’applicazione della TARI, attribuendo ai Comuni ampi spazi di intervento per quanto concerne – inter alia – la determinazione delle tariffe, individuazione di eventuali riduzioni ed esenzioni, individuazione delle varie categorie di attività produttive interessate nonché la gestione dell’accertamento e della riscossione stessa.
Tuttavia, l’art. 52 del D.Lgs. n. 446/199 stabilisce una riserva di legge riguardo base imponibile, soggetti passivi ed aliquota massima dei tributi locali stessi: in virtù di tale previsione, queste materie dovranno essere sempre regolati da una legge o un altro atto avente forza di legge.
Verificata la potestà regolamentare dei Comuni, è necessario passare in rassegna i poteri di ARERA.
ARERA è un'autorità amministrativa indipendente che opera per garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nei servizi di pubblica utilità e tutelare gli interessi di utenti e consumatori. Essa svolge attività di regolazione e controllo nei settori dell’energia elettrica, del gas naturale, dei servizi idrici, del ciclo dei rifiuti e del telecalore.
Per quanto concerne le materie di competenza di ARERA, è la Legge. n. 481/199 istitutiva delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità ad elencare le varie funzioni attribuite alle stesse. In merito ad eventuali competenze concorrenti, l’art. 2 comma 14 stabilisce che:
Non da ultimo, si segnala la possibilità, per le predette Autorità, di irrogare, in caso di inosservanza dei propri provvedimenti, sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo a euro 2.500 e non superiori nel massimo a lire 300 miliardi (Art. 2 comma 20 lett. c).
ARERA dovrà quindi svolgere le funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, alla luce dei poteri e dei principi soprarichiamati, ovvero con le limitazioni in materia di competenza concorrente e con la possibilità da parte di ARERA di comminare le predette sanzioni.
Venendo alla Delibera n. 15/2022, avente ad oggetto l’approvazione del TQRIF, essa contiene alcune considerazioni formulate da ARERA relativamente al potere regolamentare degli enti locali in materia di TARI.
Si evidenziano, nel seguito, alcuni passaggi interessanti della Delibera, aventi ad oggetto la questione della competenza “concorrente” di ARERA e degli enti locali in materia di TARI.
In base alla richiamata Delibera, ARERA risulta al corrente del fatto che - nell’ambito dei vari contributi e tavoli tecnici - siano stati evidenziati taluni profili di potenziale criticità in merito alla potestà dell’Autorità di disciplinare gli aspetti inerenti alla riscossione della TARI, in considerazione del potere degli enti locali di disciplinare le proprie entrate (si vedano i Considerando a pagina 13 della Delibera).
Ciononostante, l’Autorità ritiene che la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani debba essere applicata dagli enti competenti, indipendentemente dal regime tributario/tariffario applicato a livello locale e, dunque, anche nelle gestioni in cui si applica la TARI (pag. 24 della Delibera).
Invero, per far ciò, è la stessa ARERA ad attribuirsi potestà regolatoria anche relativamente ad aspetti finora disciplinati dai Comuni “nell’esercizio della potestà regolamentare sulle proprie entrate, di cui all’articolo 149, comma 3 del Decreto Legislativo 267/00[1]”. In altre parole, secondo ARERA, la potestà regolamentare degli enti locali (i Comuni) in ordine alle proprie entrate deve essere esercitata dagli stessi nel rispetto delle disposizioni regolatorie e degli standard di qualità del servizio adottati da ARERA.
Alla luce di quanto sopra, ovvero della regolamentazione da parte di ARERA di alcuni aspetti legati alla riscossione ed accertamento della TARI, sorge la necessità di coordinare tale intervento con i poteri regolamentari legittimamente (i.e. attribuiti ex lege) esercitati dagli enti locali.
In particolare, durante l’evento Telefisco23, è stato richiesto un chiarimento al MEF riguardo alla natura vincolante (o meno) delle prescrizioni della Delibera di ARERA in materia di TARI, con particolare riferimento alle tempistiche per la presentazione della dichiarazione TARI. Invero, il MEF ha ritenuto che tale questione non fosse di sua competenza.
Il MEF si è tuttavia soffermato sugli aspetti sanzionatori: da una parte, il Comune stesso potrebbe essere esposto a sanzioni amministrative comminate da ARERA per l’inosservanza dei propri provvedimenti; dall’altra, il contribuente continuerebbe ad essere assoggettato al Regolamento comunale e quindi passibile di sanzioni di legge qualora non si attenesse al Regolamento comunale.
Ad oggi, pertanto, si rimane in attesa di un chiarimento da parte delle competenti autorità in merito ai rapporti intercorrenti tra ARERA e gli enti locali, in particolare con riferimento alla necessità dei Comuni di adeguarsi alle delibere di ARERA ed alla possibile applicazione di sanzioni in capo agli enti locali stessi.
Ciò è auspicabile anche al fine di assicurare al contribuente la certezza nell’applicazione delle norme e nell’espletamento dei relativi adempimenti tributari, quali - fra gli altri - la presentazione tempestiva della Dichiarazione TARI.
[1] “3. La legge assicura, altresì, agli enti locali, potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente adeguamento della legislazione tributaria vigente. A tal fine, i Comuni e le Province in forza dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge vigenti.