Articoli
Tutti gli aggiornamenti, gli approfondimenti e i casi pratici analizzati e realizzati dai nostri esperti in materia agricola, fiscale, economica e del lavoro.
Il contratto di vendita di piante in piedi è riconducibile alla tipologia contrattuale della vendita di cosa futura di cui all’art. 1472, Codice Civile. Il compratore, pertanto, acquisisce ciò che residua delle piante a seguito della loro separazione dal suolo attraverso il taglio.
Dal punto di vista dell’IVA, la compravendita di legname costituisce una cessione di beni mobili e, pertanto, nella generalità dei casi, il momento di effettuazione di tali operazioni, ossia il momento a partire dal quale decorrono gli obblighi IVA posti in capo al venditore (emissione della fattura, annotazione nei registri IVA e versamento dell’imposta), coincide con la data di consegna o spedizione.
Tuttavia, l’art. 6, comma 1, D.P.R. n. 633/1972, prevede che qualora gli effetti traslativi della cessione si producano successivamente, l’operazione si considera effettuata nel momento in cui si producono tali effetti e, comunque, dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione.
Dal punto di vista operativo, tuttavia, l’individuazione del momento di effettuazione dell’operazione nella vendita di piante in piedi può presentare talune difficoltà, specie qualora il contratto preveda la vendita in blocco a forfait o a misura.
Nei contratti di vendita a forfait, l’oggetto della compravendita è costituito da una partita di legname, individuata esclusivamente dal numero e dal tipo delle piante, senza che assuma alcun rilievo il peso o la qualità delle stesse.
In questa ipotesi è dunque opportuno procedere all’emissione della fattura, per l’intero corrispettivo pattuito, già al momento della sottoscrizione del contratto di compravendita.
In alternativa, è possibile emettere la fattura nel giorno in cui il bosco è consegnato al compratore (da tale momento, infatti, quest’ultimo ne diviene il detentore, assumendosene i relativi rischi).
Nei contratti di vendita a misura, invece, la consegna del legname al compratore avviene, solitamente, a seguito della pesata dello stesso. In questa ipotesi, pertanto, il venditore è tenuto all’emissione del documento di trasporto (DDT) e, successivamente, della relativa fattura, per ciascuna singola pesata (salvo il ricorso alla fatturazione differita).
Tuttavia, qualora il contratto preveda che il prezzo del legname sia determinato successivamente, sulla base della valutazione della qualità del legname, trovano applicazione le disposizioni recate dal D.M. 15 novembre 1975 in materia di cessione di beni con prezzo da determinarsi.
In conclusione, si evidenzia che, se anteriormente al verificarsi dei sopraindicati eventi è emessa fattura o è pagato, in tutto o in parte, il corrispettivo, l’operazione di considera effettuata, limitatamente all’importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento.
|
Vuoi approfondire l'argomento trattato nella circolare? Acquista il nostro e-book "Vendita di piante in piedi"
|