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Con Circolare n. 2/E del 27 gennaio 2023, l’Agenzia delle Entrate ha reso i primi chiarimenti sul nuovo stralcio automatico delle somme iscritte a ruolo d’importo residuo, alla data del 1° gennaio 2023, fino a 1.000 euro.
Come noto, l’art. 1, commi da 222 a 230, Legge n. 197/2022, c.d. Legge di Bilancio 2023, ha riproposto lo stralcio automatico delle somme iscritte a ruolo. È previsto, in particolare, lo stralcio dei debiti di importo residuo, alla data del 1° gennaio 2023, fino a 1.000 euro, in relazione ai carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015.
Con Circolare n. 2/E del 27 gennaio 2023, l’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti sulla nuova sanatoria, che ricalca sostanzialmente quanto a suo tempo previsto dall’art. 4, D.L. n. 41/2021. Tuttavia, come evidenziato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare in esame, il nuovo stralcio automatico delle somme iscritte a ruolo opera con modalità differenziate a seconda della tipologia dell’ente creditore che ha affidato i carichi all’Agente della Riscossione.
In relazione ai (singoli) carichi affidati all’Agente della Riscossione dalle Amministrazioni statali, dalle Agenzie fiscali e dagli Enti pubblici previdenziali nel periodo 1° gennaio 2000-31 dicembre 2015, d’importo residuo, alla data del 1° gennaio 2023, fino a 1.000 euro, è previsto lo stralcio automatico delle somme dovute a titolo di:
Per espressa previsione legislativa, lo stralcio automatico opera anche relativamente ai carichi ricompresi nella c.d. rottamazione di cui all’art. 3, D.L. n. 119/2018 e nel c.d. saldo e stralcio di cui agli artt. 16-bis, D.L. n 34/2019 e 1, commi da 184 a 198, Legge n. 145/2018.
Lo stralcio automatico opera in relazione ai singoli carichi e, pertanto, se nell’ambito della stessa cartella sono ricompresi carichi diversi, gli stessi sono automaticamente stralciati se di importo, singolarmente, pari o inferiore a 1.000 euro, ancorché l’ammontare complessivo della cartella risulti superiore alla soglia limite (ad esempio, in presenza di una cartella d’importo complessivamente pari a 1.600 euro, relativa a due carichi, di cui uno riferito all’IRPEF per 700 euro e l’altro relativo all’IVA per 900 euro, lo stralcio opera su entrambi i carichi).
Ai fini della sanatoria, inoltre, non assume rilievo l’importo del carico originario, ma l’importo residuo risultante alla data del 1° gennaio 2023 (può dunque beneficiare dello stralcio, ad esempio, una cartella d’importo originario pari a 2.000 euro, il cui residuo, alla data del 1° gennaio 2023, ammonta a 900 euro).
Lo stralcio automatico delle somme iscritte a ruolo sarà effettuato il 1° marzo 2023 e, pertanto, è espressamente previsto che nel periodo 1° gennaio-31 marzo 2023 venga sospesa l’attività di riscossione dei debiti ricompresi nella sanatoria (tuttavia, le somme corrisposte anteriormente alla data dell’annullamento, ossia fino al 31 marzo 2023, restano definitivamente acquisite e non ne è quindi previsto il rimborso).
Dalla sanatoria restano esclusi i debiti relativi a carichi riferiti a:
Lo stralcio in esame opera anche in relazione ai carichi affidati alla riscossione da parte degli enti diversi dalle Amministrazioni statali, dalle Agenzie fiscali e dagli Enti pubblici previdenziali, tra i quali rientrano, ad esempio, gli Enti locali (Comuni, Province, Regioni, ecc.) e le Casse previdenziali professionali.
In questo caso è tuttavia previsto che lo stralcio automatico delle somme dovute al 1° gennaio 2023 operi limitatamente alle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di interessi di mora e di sanzioni.
Restano quindi integralmente dovuti il capitale e le somme maturate, alla data del 1° gennaio 2023, a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e per la notifica della cartella di pagamento.
In relazione a questa tipologia di somme iscritte a ruolo, è tuttavia previsto che l’ente creditore possa, con un apposito provvedimento da adottare entro lo scorso 31 gennaio, disporre la disapplicazione della sanatoria. Sul punto, si evidenzia che la generalità delle Casse previdenziali professionali (INARCASSA, ENPAM, ENPAV, ecc.) ha disposto la non applicazione del saldo e stralcio in esame ai propri crediti contributivi.
Anche per i debiti esclusi dalla sanatoria opera, comunque, la sospensione dell’attività di riscossione fino al 31 marzo 2023.
In relazione alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della strada, diverse da quelle riferite a violazioni tributarie e contributive, lo stralcio opera limitatamente agli interessi (compresi quelli di mora).
Lo stralcio, pertanto, non opera in relazione alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento, che restano, dunque, dovute per l’intero ammontare.