Articoli
Tutti gli aggiornamenti, gli approfondimenti e i casi pratici analizzati e realizzati dai nostri esperti in materia agricola, fiscale, economica e del lavoro.
Con un emendamento, inserito in sede di conversione in legge del Decreto Milleproroghe, si prevede la proroga, al 31 marzo 2023, del termine concesso ai Comuni per deliberare circa la possibilità di applicare la definizione delle liti pendenti, introdotta dalla Legge di Bilancio, in relazione alle controversie sui tributi di competenza dell’Ente.
La delibera avrà immediata efficacia con la pubblicazione, sul sito web, del Comune e dovrà essere trasmessa anche al Ministero delle Finanze a fini statistici entro il 30 aprile 2023.
Per quanto riguarda la definizione delle liti pendenti, potranno essere oggetto di definizione, beneficiando della sanatoria, le controversie per le quali, al 1° gennaio 2023, il Comune o la società abilitata alla gestione delle entrate locali fossero parte del giudizio. La tempestività, per l’approvazione e la pubblicazione della delibera comunale, è di particolare rilievo dato che dalla sua emanazione dipende anche la sospensione di nove mesi per l’impugnazione delle sentenze per le quali i termini scadranno nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 30 giugno 2023.
Con la delibera i Comuni hanno la facoltà di estendere la definizione agevolata delle controversie atti impositivi del Comune, beneficiando della riduzione delle sanzioni a 1/18 del minimo. In particolare, la conciliazione agevolata permette anche di fruire della dilazione del pagamento delle somme dovute (fino a venti rate trimestrali). Per le conciliazioni agevolate, è necessario che entro il prossimo 30 giugno si perfezioni l’accordo tra l’Amministrazione locale ed il contribuente.
Le delibere comunali potrebbero anche non concedere la possibilità di aderire ad entrambe le definizioni, pertanto potrebbero alternativamente consentire la sola definizione delle liti pendenti o quella relativa alla conciliazione agevolata. Tuttavia, vi è da rilevare cha anche la sola estensione alla procedura della conciliazione agevolata permetterebbe di ridurre notevolmente il contenzioso di molte realtà locali.
Infine, i Comuni hanno anche la facoltà di ammettere la regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate riferite a istituti deflattivi perfezionati in passato (accertamenti con adesione, acquiescenza agli accertamenti, mediazioni e conciliazioni). Nel caso non siano ancora notificate le cartelle o le ingiunzioni, tramite tale sanatoria sarà possibile il versamento dell’imposta non pagata, senza maggiorazioni, in venti rate trimestrali.