L’art. 1, commi da 65 a 69, Legge n. 197/2022, c.d. Legge di Bilancio 2023, prevede che le quote di ammortamento del costo dei fabbricati strumentali per l’esercizio delle imprese operanti nei settori del commercio di prodotti di consumo al dettaglio, siano deducibili in misura non superiore a quella risultante dall’applicazione al costo degli stessi fabbricati del coefficiente maggiorato del 6% (in luogo dell’ordinario 3%).
Tale previsione è applicabile limitatamente ai fabbricati strumentali utilizzati per le attività svolte nei seguenti settori economici.
CODICI ATECO |
DESCRIZIONE |
47.11.10 |
Ipermercati |
47.11.20 |
Supermercati |
47.11.30 |
Discount di alimentari |
47.11.40 |
Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari |
47.11.50 |
Commercio al dettaglio di prodotti surgelati |
47.19.10 |
Grandi magazzini |
47.19.20 |
Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici |
47.19.90 |
Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari |
47.21 |
Commercio al dettaglio di frutta e verdura in esercizi specializzati |
47.22 |
Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne in esercizi specializzati |
47.23 |
Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi in esercizi specializzati |
47.24 |
Commercio al dettaglio di pane, torte, dolciumi e confetteria in esercizi specializzati |
47.25 |
Commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati |
47.26 |
Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco in esercizi specializzati |
47.29 |
Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati |
Dal beneficio sono esclusi, di fatto, i fabbricati destinati alla grande distribuzione, per i quali il D.M. 31 dicembre 1988 prevede già il coefficiente di ammortamento del 6%.
Le imprese operanti nei sopraindicati settori economici, il cui valore del patrimonio è prevalentemente costituito da beni immobili diversi dagli immobili alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l’attività dell’impresa, diversi dagli impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente nell’esercizio dell’impresa (ossia, le c.d. immobiliari di gestione), aderenti al regime di tassazione di gruppo di cui agli artt. 117 e seguenti, TUIR, possono avvalersi della maggiorazione dell’ammortamento limitatamente ai fabbricati concessi in locazione ad imprese operanti nei settori di cui sopra, aderenti al medesimo regime di tassazione di gruppo.
La disposizione è applicabile per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023 e per i successivi quattro periodi di imposta (dunque, per i contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, per i periodi d’imposta dal 2023 al 2027).
Con un apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, da emanare entro il 2 marzo 2023, saranno definite le disposizioni attuative della maggiorazione in esame.
Dal punto di vista contabile, l’applicazione del beneficio impone la modifica del piano di ammortamento originario, con il conseguente emergere di maggiori quote di ammortamento da imputare al Conto Economico dei bilanci 2023-2027.
Non pare infatti possibile gestire le maggiori quote di ammortamento mediante variazioni in diminuzione operate nel Modello Redditi. Sul punto è comunque auspicabile un chiarimento dell’Amministrazione Finanziaria.
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