Con Provvedimento 13 gennaio 2023, Prot. n. 11378/2023, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il Modello IVA 2023, relativo all’anno 2022, unitamente alle relative istruzioni di compilazione. Il modello deve essere presentato, direttamente o a mezzo intermediario abilitato, entro il prossimo 2 maggio 2023 (il 30 aprile cade di sabato e il 1° maggio è festivo).
Dall’adempimento restano esclusi i produttori agricoli esonerati di cui all’art. 34, comma 6, D.P.R. n. 633/1972 (con volume di affari inferiore a 7.000 euro di cui almeno due terzi derivanti dalla cessione di prodotti agricoli), i raccoglitori occasionali di prodotti selvatici non legnosi ed i raccoglitori occasionali di piante officinali spontanee con volume di affari non superiore a 7.000 euro.
In relazione alle imprese del comparto agricolo, tra le novità recate dal nuovo modello si segnalano:
- l’istituzione del nuovo codice “3”, da esporre a rigo VA10 del modello, a cura dei soggetti che svolgono attività di allevamento avicunicolo o suinicolo nelle aree soggette a restrizioni sanitarie per le emergenze dell’Influenza Aviaria e della Pesta Suina Africana;
- l’introduzione della nuova casella “2”, “Revoca”, utilizzabile dalle imprese agricole esercenti anche l’attività enoturistica per esercitare la revoca dell’opzione per l’applicazione dell’IVA e del reddito nei modi ordinari.
Sul punto, si ricorda che l’art. 3, comma 6-quater, D.L. n. 228/2021, ha previsto la possibilità, a favore dei soggetti che svolgono attività di allevamento avicunicolo o suinicolo nelle aree soggette a restrizioni sanitarie per le emergenze dell'influenza aviaria e della peste suina africana, di sospendere l’effettuazione dei versamenti IVA in scadenza nel periodo 1°gennaio-30 giugno 2022.
Tali versamenti sospesi dovevano essere, quindi, effettuati in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2022, oppure in un massimo di quattro rate mensili di pari importo, da corrispondere entro il giorno 16 di ciascuno dei mesi da settembre a dicembre 2022.
La fruizione di tale sospensione deve essere, quindi, segnalata nell’ambito del Modello IVA 2023, indicando il nuovo codice “3” a rigo VA10.
Le imprese agricole che esercitano anche l’attività enoturistica, invece, possono beneficiare del peculiare regime di determinazione forfettaria dell’imposta di cui all’art. 5, Legge n. 413/1991. È previsto, in particolare, che l’imposta dovuta si determini per differenza, applicando la detrazione forfettaria del 50% all’imposta relativa alle operazioni imponibili registrate o soggette a registrazione.
Permane, tuttavia, la possibilità di opzione per il regime IVA ordinario, da esercitare nella dichiarazione IVA relativa all’anno in cui tale scelta è stata operata (l’opzione è vincolante per un triennio ed e valida fino a revoca).
Ebbene, nel Modello IVA 2023, relativo all’anno 2022, è stata istituita la nuova casella “2”, “Revoca”, con la quale è possibile esercitare la revoca dell’opzione per l’applicazione dell’IVA (e del reddito) nei modi ordinari, e la conseguente adozione del regime di determinazione forfettaria dell’imposta proprio di tali attività.
Da ultimo, si ricorda che le imprese del comparto agricolo sono sempre tenute alla compilazione del rigo VF30, concernente le modalità di detrazione dell’imposta. Mediante la compilazione di tale rigo, infatti, le imprese agricole comunicano l’applicazione del regime speciale loro riservato.
In relazione al rigo VF30, si fa presente che su uno stesso modulo non può essere, in nessun caso, barrata più di una casella e che tale rigo non va compilato per le operazioni occasionali rientranti nel regime previsto dall’art. 34-bis per le attività agricole connesse.
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