In sede di conversione del D.L. n. 198/2022, c.d. Decreto Milleproroghe, è stato approvato un emendamento che prevede l’estensione del periodo temporale entro il quale le imprese possono incrementare del 20% le spese sostenute per gli investimenti in nuovi impianti di colture arboree pluriennali.
L’emendamento, in particolare, interviene sull'art. 1, comma 509, Legge n. 160/2019, prevedendo l’estensione del periodo di applicazione, originariamente previsto per gli anni 2020, 2021 e 2022, anche alle annualità 2023, 2024 e 2025.
La norma non interessa le sole attività agricole, ma vale per tutte le imprese industriali che sostengono spese per investimenti relativi ad impianti di colture arboree pluriennali.
L’agevolazione è, tuttavia, applicabile dalle sole imprese che determinano il reddito in base al bilancio e, quindi, possono dedurre gli ammortamenti.
Tale agevolazione prevede una maggiorazione del 20% del costo sostenuto per l’acquisto delle colture arboree pluriennali, quali, ad esempio, alberi da frutto, viti e piantumazioni effettuate per ragioni ambientali.
Dal tenore letterale della norma si evince che, per usufruire dell’agevolazione, la piantumazione deve avvenire durante il periodo 2020-2025 ed il relativo costo deve essere dedotto nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio.
Tale ultima affermazione, richiamata anche dalla Circolare ministeriale n. 10/1991, comporta che i costi pluriennali debbano essere capitalizzati fino a quando le predette spese pluriennali entrano in produzione e, quindi, fino a quando le colture producono reddito, legittimando così la deduzione delle quote di costo imputabili all’esercizio.
La normativa ha creato delle difficoltà applicative poiché, come è ben noto, le piante da frutto e le viti, che sono le maggiori destinatarie della maggiorazione, richiedono almeno tre anni per entrare in produzione e, pertanto, la maggiorazione del 20%, corrispondente al triennio 2020-2022 non consentiva, per le piantumazioni effettuate a partire dal 2020, di beneficiare in concreto della misura, in quanto l’impianto frutticolo non era in produzione e non produceva, dunque, alcun reddito.
All’atto dell’approvazione della Legge n. 160/2019 era stata ipotizzata, in questi casi, la possibilità di capitalizzare il maggior costo del 20% relativamente agli esercizi dal 2020 al 2021, per poi ammortizzarlo dal periodo di entrata in produzione dell’impianto, così come indicato dalla sopracitata Circolare n. 10/1991.
Ora, con l’estensione della misura anche alle annualità 2023, 2024 e 2025, sarà possibile maggiorare il costo delle spese sostenute anche per tali annualità.
Per le piantagioni che non hanno funzioni produttive ma strumentali come, ad esempio, le piante utilizzate come recinzioni di aziende zootecniche ed industriali, dato che gli arbusti svolgono la loro funzione fin dalla loro piantagione, il costo sostenuto può essere ammortizzato immediatamente con la maggiorazione del 20%.
In considerazione dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate in riferimento alla disciplina del super-ammortamento, la maggiorazione del 20% del costo sostenuto per le nuove colture arboree dovrebbe concretizzarsi in una deduzione che opera in via extracontabile, attraverso una variazione in diminuzione da effettuarsi in sede di Dichiarazione dei Redditi. La maggiorazione si traduce in un componente negativo di reddito che, pur non essendo imputato a Conto Economico, risulta fiscalmente deducibile, ai sensi dell’art. 109, comma 4, lett. b), TUIR, per disposizione di legge.
La disposizione non si applica in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di terreni.
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