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Ci sarà più tempo per la presentazione delle domande di sostegno che i florovivaisti devono trasmettere per beneficiare dei 25 milioni di euro messi a disposizione dal Decreto Ministeriale 19 ottobre 2022, n. 532191, per mitigare l’aumento dei costi energetici del 2022.
Come illustrato nella nostra Circolare 953/2022, possono beneficiare del suddetto sostegno le imprese agricole di produzione primaria di fiori e piante ornamentali, iscritte all’INPS e all’Anagrafe delle aziende agricole (SIAN), le quali devono avere un fascicolo valido al momento della presentazione della domanda avente uno dei seguenti codici ATECO:
L’accesso alla misura di sostegno richiede che i beneficiari dimostrino di aver sostenuto, nel periodo compreso tra il 1° marzo 2022 ed il 31 agosto 2022, costi di acquisto per le risorse energetiche (energia elettrica; gas metano; GPL; gasolio e biomasse utilizzate per la combustione in azienda) in misura superiore di almeno il 30% rispetto ai costi complessivamente sostenuti nei medesimi periodi d’imposta dell’anno 2021.
Con le Istruzioni Operative n. 118 del 20 dicembre 2022, AGEA aveva illustrato le modalità attuative per la richiesta e l’erogazione degli interventi a favore del settore florovivaistico, indicando che le domande per ottenere il contributo si dovevano presentare a partire dal 25 gennaio 2023 fino al 27 febbraio 2023.
Con le recenti Istruzioni Operative n. 14 del 22 febbraio 2023, AGEA ha rettificato il termine di presentazione delle domande, prorogandolo al 20 marzo 2023.
Nella stessa comunicazione AGEA ha precisato che, nel caso di impresa agricola in contabilità analitica in cui le fatture energetiche che riceve siano comprensive del costo dell'energia utilizzata per il riscaldamento delle serre e anche dell’energia per altri fini (a titolo esemplificativo non esaustivo uso domestico dell’abitazione ubicata in prossimità delle serre), il costo per le spese energetiche deve essere calcolato facendo riferimento all’importo riportato nel corrispondente centro di costo.
Con riferimento alle stesse imprese, le spese energetiche sostenute nel 2021 e nel 2022 e contabilizzate cumulativamente devono essere ripartite in base alla percentuale dei costi registrati nei singoli centri di costo per l’anno 2021 e devono essere riportate proporzionalmente nelle fatture da inserire nel quadro B ovvero C della domanda di aiuto, la documentazione a supporto deve essere allegata al fascicolo aziendale cartaceo.
Lo stesso criterio appena descritto deve essere applicato dalle imprese agricole che per forma giuridica non sono obbligate alla tenuta della contabilità prevista dal D.P.R. 600/73, ma sono sottoposte alla sola tenuta della contabilità ai fini della disciplina IVA recata dal D.P.R. 633/72; il costo delle spese energetiche sostenute nel 2021 e nel 2022 va ripartito in proporzione al fatturato e ai corrispettivi riferiti a ciascuna delle attività del solo 2021 e devono essere riportate proporzionalmente nelle fatture da inserire nel quadro B ovvero C della domanda di aiuto, la documentazione a supporto deve essere allegata al fascicolo aziendale cartaceo.