Articoli
Tutti gli aggiornamenti, gli approfondimenti e i casi pratici analizzati e realizzati dai nostri esperti in materia agricola, fiscale, economica e del lavoro.
Con il Decreto Ministeriale 19 ottobre 2022 n. 532191 sono stati disposti aiuti, nel limite di 25 milioni di euro, al fine di sostenere le imprese florovivaistiche per i maggiori costi energetici subiti nel 2022.
Con le Istruzioni Operative n. 118 del 20 dicembre 2022, AGEA indica le modalità attuative per la richiesta e l’erogazione degli interventi a favore del settore florovivaistico.
Nella nota, AGEA precisa che possono beneficiare del sostegno le imprese agricole di produzione primaria di fiori e piante ornamentali, iscritte all’INPS e all’Anagrafe delle aziende agricole (SIAN), le quali devono avere un fascicolo valido al momento della presentazione della domanda avente uno dei seguenti codice ATECO:
Sono esclusi dall’accesso al contributo:
Per accedere al contributo i beneficiari devono dimostrare che i costi di acquisto delle risorse energetiche (energia elettrica; gas metano; GPL; gasolio e biomasse utilizzate per la combustione in azienda) risultino superiori di almeno il 30% rispetto ai costi complessivamente sostenuti nei medesimi periodi d’imposta dell’anno 2021. L’aiuto concedibile è determinato nella misura del 30% dei maggiori costi sostenuti, al netto dell’IVA. Riprendendo le disposizioni del Decreto, con riferimento alla data di costituzione presente nel fascicolo aziendale SIAN come data di apertura della Partita IVA, AGEA ha previsto le seguenti ipotesi:
Aziende costituite prima del 1° marzo 2021 |
L’aiuto è concesso qualora i costi per i prodotti energetici complessivamente sostenuti dal 1° marzo 2022 al 31 agosto 2022 siano superiori almeno del 30% rispetto ai medesimi costi sostenuti nel corrispondente periodo del 2021. |
Aziende costituite tra il 1° marzo 2021 ed il 31 agosto 2021 |
L’aiuto è concesso qualora i costi per i prodotti energetici complessivamente sostenuti dal 1° marzo 2022 al 31 agosto 2022 siano superiori almeno del 30% rispetto ai medesimi costi sostenuti dalla data di costituzione fino al mese di agosto del 2021, rapportando tali costi, pro-quota, ad una durata semestrale. |
Aziende costituite tra il 1° settembre 2021 ed il 31 agosto 2022 |
In quest’ipotesi non è richiesta la verifica dell’incremento dei costi. L’aiuto concedibile è pari al 15% del valore delle spese energetiche complessivamente sostenute nel periodo 1° marzo 2022 - 31 agosto 2022 o nel periodo di minor durata quando costituite dopo il 1° marzo 2022. |
Tab. 1 Requisiti distinti in base alla costituzione dell’impresa
Per accedere al beneficio sarà inoltre indispensabile disporre di un fascicolo aziendale nel quale deve essere indicato il codice IBAN del conto corrente presso il quale ricevere il contributo. Nel fascicolo aziendale devono essere presenti le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà necessarie alla richiesta della documentazione antimafia. Infine è d’obbligo l’indicazione dell’indirizzo PEC dell’agricoltore (valido ed aggiornato).
Il contributo, previsto nella misura del 30% (15% per le imprese costituite dopo l’1/9/2021), potrà essere rimodulato in funzione del rapporto tra le domande pervenute ed i fondi a disposizione (si veda ns Circolare 922/2022).
Nella domanda devono essere dichiarati i maggiori costi sostenuti per le spese energetiche riportando per i due periodi di riferimento 2021 e 2022, le seguenti informazioni:
Relativamente al periodo a cui si riferisce la lettera f), AGEA precisa che:
AGEA, ha poi previsto che, nel caso l’impresa abbia effettuato un investimento (documentabile) relativo al mezzo di produzione del riscaldamento o del raffrescamento che ha generato un risparmio dei costi energetici nel 2022, non maturando un differenziale dei costi superiore al parametro del 30% rispetto al 2021, la stessa ha la facoltà di portare in aumento 6/12 del costo di ammortamento annuale (computato su quattro anni). Hanno titolo ad effettuare quanto precede, esclusivamente le imprese che hanno effettuato un investimento relativo al mezzo di produzione del riscaldamento o del raffrescamento che ha generato un risparmio dei costi energetici nel 2022 e che per tale investimento non hanno percepito alcuna forma di contributo/agevolazione/aiuto.
In tal caso dovrà produrre idonea documentazione come riportata nel modello di domanda.
Le domande per ottenere il contributo potranno essere presentate a partire dal 25 gennaio 2023 fino al 27 febbraio 2023.
La domanda deve essere presentata ad AGEA, tramite l’assistenza di un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola, compilata in ogni sua parte e completa della documentazione richiesta.
L’Organismo Pagatore AGEA rende disponibile nel SIAN al richiedente o al CAA delegato, la domanda contenente le informazioni anagrafiche, acquisite dal fascicolo aziendale, necessarie per consentirgli di presentare una domanda di aiuto.