Articoli
Tutti gli aggiornamenti, gli approfondimenti e i casi pratici analizzati e realizzati dai nostri esperti in materia agricola, fiscale, economica e del lavoro.
Entro il termine di approvazione del Bilancio dell’esercizio 2022, le Srl e le Società cooperative che superano i nuovi limiti dimensionali di cui all’art. 2477, Codice Civile, sono tenute alla nomina dell’organo di controllo.
Ai sensi dell’art. 2478-bis, comma 1, Codice Civile, le società sono tenute all’approvazione del bilancio entro il termine stabilito dall’Atto costitutivo, comunque non superiore a 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, fatta salva la possibilità di fruire del maggior termine accordato dall’art. 2364, Codice Civile.
Le società con esercizio coincidente con l’anno solare sono quindi tenute all’approvazione del Bilancio dell’esercizio 2022 entro il termine del 2 maggio 2023 (il 30 aprile cade di domenica e il 1° maggio è festivo).
Tuttavia, qualora lo Statuto lo preveda e la società sia tenuta alla redazione del Bilancio consolidato ovvero lo richiedano particolari esigenze connesse alla struttura e all’oggetto della medesima, è possibile rinviare l’approvazione del Bilancio 2022 entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, ossia entro il 29 giugno 2023.
L’art. 1-bis, D.L. n. 118/2021, ha prorogato alla data di approvazione del Bilancio dell’esercizio 2022 (in precedenza dell’esercizio 2021), il termine entro il quale le Srl e le Società cooperative devono provvedere alla nomina dell’organo di controllo o del revisore qualora abbiano superato i nuovi limiti dimensionali di cui all’art. 2477, Codice Civile.
Tuttavia, stante il riferimento alla data di approvazione del Bilancio 2022, ai fini della verifica del superamento dei limiti dimensionali cui è collegato l’obbligo di nomina dell’organo di controllo, assumono rilevanza i parametri relativi ai Bilanci degli esercizi 2021 e 2022.
Di conseguenza, il primo bilancio da sottoporre a revisione sarà quello chiuso al 31 dicembre 2023.
A seguito delle modifiche apportate dal D.L. n. 32/2019, l’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore legale sussiste al ricorrere di almeno una delle seguenti ipotesi:
L’obbligo di nomina viene meno se, per tre esercizi consecutivi, non viene superato nessuno dei sopraindicati limiti dimensionali.