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Al fine di consentire il versamento delle somme dovute a seguito delle comunicazioni inviate ai sensi dell’art. 36-bis, D.P.R. n. 633/1972 (c.d. comunicazioni di irregolarità), l’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 9/E del 20 febbraio 2023, ha istituito nuovi codici tributo da esporre nel Modello F24.
Nella Risoluzione, i codici sono riportati in formato tabellare e, per agevolare i contribuenti ad individuare l’esatta codifica, nella tabella, in corrispondenza dei codici tributo di nuova istituzione (prima colonna), è riportato il codice tributo già istituito (seconda colonna), utilizzato per il versamento spontaneo.
I neoistituiti codici tributo sono utilizzabili qualora il contribuente, destinatario di una comunicazione di irregolarità, non intenda versare l’importo complessivamente richiesto, come indicato dal Modello di pagamento F24 precompilato allegato alla comunicazione, ma ne intenda versare solo una quota.
In tale ipotesi deve essere predisposto un apposito Modello F24, nel quale i codici neoistituiti sono esposti nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a debito versati”, riportando anche, nei campi specificamente denominati, il codice atto e l’anno di riferimento (nel formato AAAA) reperibili all’interno della stessa comunicazione.