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La Legge di Conversione del D.L. n. 198/2022, c.d. Decreto Milleproroghe, interviene nuovamente sui termini per l’effettuazione degli investimenti in beni strumentali materiali Industria 4.0 prenotati nel 2022. Il decreto, a sorpresa, accorda la proroga per l’effettuazione degli investimenti prenotati entro lo scorso 31 dicembre 2022 anche ai beni generici, materiali e immateriali.
Come noto, l’art. 1, comma 1057, Legge n. 178/2020, è nuovamente intervenuto sulla disciplina istitutiva del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali materiali nuovi Industria 4.0 di cui all’Allegato A, Legge n. 232/2016.
In particolare, la c.d. Legge di Bilancio 2021 ha previsto che per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro il 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20%, il credito d’imposta sia riconosciuto nelle misure di seguito riepilogate.
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Investimenti effettuati nel 2022 |
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Ammontare dell’investimento |
Credito d’imposta |
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Fino a 2.500.000 di euro |
40% del costo di acquisizione |
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Superiore a 2.500.000 di euro e fino a 10.000.000 di euro |
20% del costo di acquisizione |
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Superiore a 10.000.000 di euro e fino a 20.000.000 di euro (limite massimo costi complessivamente ammissibili) |
10% del costo di acquisizione |
Il successivo comma 1057-bis del medesimo art. 1, Legge n. 178/2020, prevede che per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2023, il credito d’imposta sia riconosciuto nelle seguenti minori misure.
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Investimenti effettuati nel 2023 |
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Ammontare dell’investimento |
Credito d’imposta |
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Fino a 2.500.000 di euro |
20% del costo di acquisizione |
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Superiore a 2.500.000 di euro e fino a 10.000.000 di euro |
10% del costo di acquisizione |
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Superiore a 10.000.000 di euro e fino a 20.000.000 di euro (limite massimo costi complessivamente ammissibili) |
5% del costo di acquisizione |
In considerazione delle difficoltà riscontrate nella catena globale di approvvigionamento delle materie prime, l’art. 1, comma 423, Legge n. 197/2022, c.d. Legge di Bilancio 2023, ha disposto la proroga, dal 30 giugno al 30 settembre 2023, del termine per completare gli investimenti in beni materiali Industria 4.0 prenotati entro lo scorso 31 dicembre 2022.
La Legge di Conversione del Decreto Milleproroghe accorda una ulteriore proroga al termine per completare gli investimenti prenotati nel 2022.
È previsto, in particolare, che per gli investimenti in beni materiali industria 4.0 prenotati entro il 31 dicembre 2022, ossia per i quali sia stato perfezionato l’ordine di acquisto e versato un acconto almeno pari al 20% del corrispettivo pattuito, la relativa consegna possa essere effettuata entro il nuovo termine del 30 novembre 2023.
Non è stata accordata, invece, alcuna proroga al termine per l’effettuazione degli investimenti in beni immateriali Industria 4.0 di cui all’Allegato B, Legge n. 232/2016, per i quali continuano a trovare applicazione le misure previste dal comma 1058 dell’art. 1, Legge n. 178/2020 (da ultimo modificate ad opera del D.L. n. 50/2022):
A sorpresa, invece, la proroga al 30 novembre 2023 per completare l’effettuazione degli investimenti agevolabili è stata accordata anche agli investimenti in beni materiali e immateriali generici di cui al comma 1055 dell’art. 1, Legge n. 178/2020 (per i quali, si ricorda, il termine per l’effettuazione dell’investimento era fissato al 30 giugno 2023).
Di tale bonus investimenti, si ricorda, possono beneficiare anche gli esercenti arti e professioni (contribuenti forfettari compresi).
In particolare, per gli investimenti effettuati nel 2022 o, se prenotati, entro il 30 novembre 2023:
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Investimenti effettuati nel 2022 (o prenotati entro il 30 novembre 2023) |
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Tipologia investimento |
Anno 2022 |
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Beni materiali generici |
6% del costo di acquisizione nel limite di spesa di 2 milioni di euro |
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Beni immateriali generici |
6% del costo di acquisizione nel limite di spesa di 1 milione di euro |
Pertanto, qualora gli investimenti in beni materiali e immateriali generici siano stati prenotati entro il 31 dicembre 2022, è possibile beneficiare del credito d’imposta del 6% della spesa sostenuta, a condizione che l’effettuazione si realizzi entro il prossimo 30 novembre 2023.
In conclusione, si ricorda che dal 1° gennaio 2023 non è previsto il riconoscimento di alcun credito d’imposta per gli investimenti in beni materiali e immateriali generici.