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Dal 1° al 31 marzo 2023 è possibile presentare la comunicazione per la prenotazione del credito d’imposta riconosciuto sugli investimenti pubblicitari effettuati o da effettuare nell’anno 2023. Da quest’anno il Bonus Pubblicità spetta nella misura del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie esclusivamente sulla stampa quotidiana e periodica, anche online.
L’art. 57-bis, D.L. n. 50/2017, prevede il riconoscimento di uno specifico credito d’imposta, a valere sulle spese sostenute da imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali per gli investimenti in campagne pubblicitarie su quotidiani, periodici, radio e televisioni. La disciplina attuativa del c.d. Bonus Pubblicità è contenuta nel D.P.C.M. n. 90/2018.
A seguito delle modifiche apportate dall’art. 67, commi 10 e 13, D.L. n. 73/2021, c.d. Decreto Sostegni-bis, per i periodi d’imposta 2021 e 2022 è stato previsto il riconoscimento del credito d’imposta nella misura unica del 50% degli investimenti effettuati (senza che fosse quindi richiesto l’incremento minimo del 1% dell’investimento pubblicitario rispetto a quello dell’anno precedente), sia per gli investimenti pubblicitari su giornali quotidiani e periodici (anche online), sia per gli investimenti sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche e digitali, non partecipate dallo Stato.
A partire dal 2023, per effetto delle modifiche introdotte dall’art. 25-bis, D.L. n. 17/2022, c.d. Decreto Energia, è invece previsto che il credito d’imposta sia riconosciuto in misura pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie esclusivamente sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, nel limite massimo di spesa di 30 milioni di euro in ragione danno.
Dal 1° gennaio 2023, pertanto, la base di calcolo dell’agevolazione non è più costituita dall’intero valore dell’investimento pubblicitario realizzato, ma soltanto dal 75% dell’incremento dei costi sostenuti nell’anno per investimenti pubblicitari sulla stampa rispetto agli stessi investimenti dell’anno precedente (metodo incrementale).
Il ripristino del regime ordinario comporta, peraltro, anche il ritorno del presupposto dell’incremento minimo del 1% dell’investimento pubblicitario rispetto all’investimento dell’anno precedente, quale requisito di accesso al beneficio fiscale.
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Bonus Pubblicità 2022 |
Bonus Pubblicità 2023 |
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50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati |
75% del valore incrementale degli investimenti pubblicitari rispetto a quelli dell’anno precedente |
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Investimenti sulla stampa quotidiana e periodica e su emittenti televisive e radiofoniche |
Investimenti sulla stampa quotidiana e periodica, anche online |
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Non operava il requisito dell’incremento dell’1% degli investimenti rispetto all’anno precedente |
Opera il requisito dell’incremento dell’1% degli investimenti rispetto all’anno precedente |
Dal 2023, pertanto, l’accesso al credito d’imposta è precluso alle imprese di nuova costituzione, poiché prive del dato storico necessario per il confronto, come pure a quelle che registrano un decremento degli investimenti pubblicitari agevolabili 2023 rispetto al 2022, o con un incremento degli investimenti pubblicitari non superiore alla soglia dell’1%.
Dall’ambito oggettivo di operatività dell’agevolazione sono poi esclusi gli investimenti pubblicitari sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali. L’agevolazione, pertanto, opera con esclusivo riferimento agli investimenti pubblicitari effettuati sulla stampa quotidiana e periodica, anche online (i giornali dove sono effettuati gli investimenti devono risultare registrati presso il Tribunale, ovvero presso il ROC ed essere dotati, in ogni caso, della figura del Direttore Responsabile).
Dal Bonus Pubblicità restano poi espressamente escluse le spese accessorie, di intermediazione e ogni altra spesa diversa dall’acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad essa funzionale o connessa.
Da ultimo si evidenzia che, in caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste inviate, è prevista la ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale.
Il Bonus Pubblicità è utilizzabile esclusivamente in compensazione orizzontale nel Modello F24 (nella delega di pagamento, si ricorda, deve essere esposto il codice tributo “6900” e, quale anno di riferimento, quello di concessione del credito), per il pagamento di imposte e contributi.
La delega di pagamento deve essere trasmessa mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (ossia, Entratel o Fisconline).
Il credito d’imposta, in particolare, può essere utilizzato in compensazione a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione, da parte del Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria, dell’elenco dei soggetti ammessi al beneficio.
L’agevolazione è soggetta al rispetto dei limiti della normativa europea sugli Aiuti di Stato in regime de minimis. Il credito d’imposta, in particolare, è considerato un aiuto automatico, disciplinato dall’art. 10, D.M. n. 115/2017, recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli Aiuti di Stato.
Da ultimo, si ricorda che l’effettuazione delle spese agevolabili deve risultare da un’apposita attestazione, prodotta dai soggetti legittimati al rilascio del visto di conformità sui dati esposti nelle dichiarazioni fiscali o dai revisori legali.
L’attestazione deve essere conservata dall’impresa beneficiaria, per essere eventualmente esibita agli organi dell’Amministrazione Finanziaria in sede di controllo.
Tale attestazione deve riguardare esclusivamente l’effettività del sostenimento delle spese pubblicitarie, mentre la dichiarazione che gli investimenti rientrano tra quelli ammissibili deve essere rilasciata dal beneficiario del credito d’imposta, mediante la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà contenuta nella dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati.
Ai fini della concessione del bonus, i soggetti interessati sono tenuti a trasmettere, entro il 31 marzo dell’anno di riferimento, la Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta, contenente i dati degli investimenti effettuati o da effettuare nell’anno di riferimento.
In seguito, entro il 31 gennaio dell’anno successivo, occorre presentare la dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati, al fine di attestare che gli investimenti indicati nella comunicazione siano stati effettivamente realizzati nell’anno di riferimento e che gli stessi soddisfino i requisiti richiesti.
In relazione agli investimenti pubblicitari 2023, la comunicazione telematica di prenotazione del credito d’imposta deve essere presentata nel periodo 1° marzo-31 marzo 2023.
Ai fini della presentazione della comunicazione, occorre utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, attraverso l’apposita procedura disponibile nella sezione dell’area riservata “Servizi per”, alla voce “Comunicare”, accessibile con le credenziali SPiD, CNS e CIE.
La trasmissione della comunicazione può essere effettuata direttamente dal soggetto richiedente o, in alternativa, può essere affidata a un intermediario abilitato alla trasmissione delle dichiarazioni; qualora il soggetto richiedente faccia parte di un gruppo societario, infine, l’istanza può essere presentata anche tramite una società del gruppo.