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La Legge n. 14/2023, di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 198/2022, c.d. Decreto Milleproroghe, accorda una nuova proroga al termine per l’applicazione delle sanzioni irrogabili in caso di inadempimento degli obblighi di informativa sulle erogazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 125, Legge n. 124/2017.
Sul punto si ricorda che le imprese e gli enti non commerciali sono tenuti, entro il 30 giugno di ogni anno, a pubblicare le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, percepiti nell’esercizio finanziario precedente dalle Pubbliche Amministrazioni.
Tale obbligo ricorre, in particolare, qualora il totale dei vantaggi ricevuti sia d’importo pari o superiore a 10.000 euro.
Le imprese iscritte nel Registro delle Imprese assolvono l’obbligo pubblicando le suddette informazioni nella Nota integrativa del Bilancio di esercizio; in questo caso, pertanto, il termine per adempiere all’obbligo di informativa coincide con quello previsto per l’approvazione del bilancio.
Invece, i soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata e, comunque, i soggetti non tenuti alla redazione della Nota integrativa (come, ad esempio, imprenditori individuali, società di persone e micro imprese) possono assolvere all’obbligo mediante la pubblicazione delle informazioni sui propri siti Internet o, in mancanza, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza.
L’inosservanza degli obblighi di informativa in esame comporta l’applicazione del regime sanzionatorio di cui all’art. 1, comma 125-ter, Legge n. 124/2017. È prevista, in particolare, l’applicazione di una sanzione pari all’1% degli importi ricevuti, con un importo minimo di 2.000 euro, nonché la sanzione accessoria costituita dall’adempimento degli obblighi di pubblicazione.
Una volta decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi e al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, è prevista l’applicazione della sanzione costituita dalla restituzione integrale ai soggetti pubblici eroganti dei benefici ricevuti.
Nel corso degli ultimi anni, l’applicazione di tale regime sanzionatorio è stata oggetto di reiterate proroghe. In particolare, in relazione alle erogazioni percepite nel 2020, da rendicontare nel 2021, il termine, inizialmente differito al 1° gennaio 2022, è stato successivamente prorogato al 1° luglio 2022.
Invece, relativamente alle erogazioni percepite nel 2021, da rendicontare nel 2022, il termine è stato prorogato al 1° gennaio 2023.
Ora, l’art. 22-bis, comma 1, D.L. n. 198/2022, convertito nella Legge n. 14/2023, accorda la proroga al 1° gennaio 2024 del termine per l’applicazione delle sanzioni relative all’annualità 2022, da rendicontare nel 2023.
Attenzione, la proroga riguarda solo il termine per l’applicazione delle sanzioni, non il termine per l’adempimento, che resta fissato al 30 giugno in caso di pubblicazione sui siti Internet, oppure in sede di approvazione del bilancio in caso di pubblicazione nella Nota integrativa.
La formulazione normativa della proroga in esame lascia intendere che il maggior termine per adempiere all’obbligo informativo, conseguente alla proroga del termine per l’applicazione delle sanzioni, interessi soltanto i soggetti che inseriscono l’informativa sul proprio sito Internet.
I soggetti che inseriscono l’informativa nel bilancio, invece, sembrerebbero dover comunque rispettare il termine di approvazione del bilancio di esercizio, poiché l’inserimento a posteriori dell’informativa richiederebbe comunque una nuova approvazione e il successivo deposito del bilancio presso il Registro delle Imprese.