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Con l’aggiornamento del software per la Fatturazione Elettronica, l’Agenzia delle Entrate reintroduce la percentuale di compensazione del 7% nuovamente applicabile, dal 2023, alle cessioni di animali vivi della specie bovina e bufalina.
La mancata proroga all’anno 2023, per taluni beni, delle percentuali di compensazione che le imprese agricole applicano alle cessioni dei prodotti agricoli, ai sensi dell’art. 34 del D.P.R. n. 633/1972, per detrarre forfettariamente l’IVA, si sperava fosse inserita, quanto meno, in sede di conversione del Decreto Milleproroghe, ma ciò non è avvenuto.
Negli ultimi anni, il Legislatore, tenendo conto della crisi del settore dell’allevamento, aveva inciso parzialmente sull’aumento dei costi sostenuti dagli allevatori (con conseguente incremento dell’IVA acquisti) aumentando gradualmente la percentuale di compensazione applicabile alla cessione di animali. Un ragionamento analogo era stato previsto anche per il settore della silvicoltura, prevedendo, anche in tal caso, un incremento delle percentuali di compensazione di alcuni beni.
Le ultime speranze per un possibile ripensamento vengono ora ad infrangersi sul Provvedimento dell’Amministrazione, che aggiorna il software per l’emissione della Fattura Elettronica e che prende atto del ritorno alle precedenti percentuali di compensazione.
I produttori agricoli che applicano naturalmente il Regime speciale IVA previsto dall’articolo 34, emettono fattura applicando le normali aliquote IVA. In sede di liquidazione, però, non detraggono l’IVA assolta sugli acquisti, infatti la detrazione si applica forfettariamente ed è pari all'importo risultante dall'applicazione, all'ammontare imponibile delle operazioni stesse, delle percentuali di compensazione stabilite, per gruppi di prodotti, con Decreto del Ministro delle Finanze di concerto con il Ministro per le Politiche Agricole.
Maggiore è la percentuale di compensazione applicabile ai prodotti agricoli ceduti, maggiore sarà anche la detrazione spettante all’impresa.
Le imprese del settore primario godono anche di una ulteriore semplificazione. Infatti, in alcuni casi, le fatture possono essere emesse applicando direttamente le percentuali di compensazione, evitando così la necessità di dover versare l’IVA nelle liquidazioni periodiche. Tale casistica riguarda:
Le percentuali di compensazione incidono anche sui produttori agricoli che effettuano delle esportazioni. L’art. 34, comma 9, del D.P.R. n. 633/1972, prevede una particolare fattispecie di rimborso a favore dei produttori agricoli che hanno effettuato esportazioni ed altre operazioni non imponibili di prodotti agricoli. Tali soggetti possono richiedere il rimborso per l’importo corrispondente all’IVA “teorica”, relativa alle operazioni non imponibili effettuate, calcolato applicando le relative percentuali di compensazione.
La mancata proroga delle percentuali di compensazione è riassunta nella seguente tabella:
|
Descrizione del prodotto |
Percentuale di compensazione fino al 31 dicembre 2022 |
Percentuale di compensazione dal 1° gennaio 2023 |
Aliquota IVA(*) |
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Animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo |
9,50% |
7,00% |
10% |
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Animali vivi della specie suina, compresi i cinghiali vivi |
9,50% |
7,30% |
10% |
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Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine; cascami di legno compresa la segatura, cessione bosco in piedi per ricavarne legna da ardere |
6,40% |
2,00% |
10% |
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Legno rozzo semplicemente squadrato, escluso il legno tropicale, cessione di bosco in piedi per ricavare legno rozzo semplicemente squadrato |
6,40% |
2,00% |
22% |
(*) L’aliquota IVA non è mutata