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L’articolo 15-bis del Decreto Legge n. 4/2022, al fine di reperire risorse da destinare al contenimento dei costi energetici, ha disposto, per i produttori di energie verdi che fruiscono di meccanismi di incentivazione, un sistema di compensazione del prezzo.
La disposizione opera nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2022 e il 30 giugno 2023, prevedendo che i corrispettivi per MWh derivanti dalla cessione di energia elettrica non possano risultare superiori ai valori indicati nella tabella allegata al decreto stesso, suddivisa per zone geografiche.
Nel mese di ottobre 2022 il GSE ha provveduto alla emissione e trasmissione di fatture nei confronti dei produttori di energia a “rettifica prezzo cessione energia”.
Sul provvedimento e sulle modalità di applicazione dello stesso sono state sollevate delle contestazioni, anche in relazione alla incostituzionalità dell’art. 15-bis. Lo scorso mese di dicembre, il TAR della Lombardia ha accolto il ricorso presentato dai produttori, disponendo l’annullamento dei provvedimenti emessi ARERA a dal GSE.
Successivamente, il 17 gennaio 2023, il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso di ARERA, con il quale veniva chiesta la sospensione del provvedimento del TAR che disponeva l’annullamento della Deliberazione di ARERA n. 266/2022/R/EEL del 21 giugno 2022, recante “attuazione dell'articolo 15-bis del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4, in merito a interventi sull'elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili”.
Come più volte segnalato, l’emissione della fattura da parte del GSE lascia perplessi in quanto, in questi casi, la procedura corretta prevede che sia il produttore ad emettere la nota di credito.
Non si tratta solo di un problema di forma e vi sono risvolti sostanziali per le imprese, in particolare per quelle che determinano forfettariamente il reddito ai sensi del comma 423 della Legge 266/2005.
Tali impese, avendo ricevuto la fattura dal GSE, trattandosi di una fattura passiva, dovranno registrarla tra gli acquisti e dovrà essere riepilogata nel quadro VF e nel quadro VJ della Dichiarazione IVA. In questo modo tale fattura non andrà a diminuire il volume d’affari.
Le imprese agricole che producono energia da impianti fotovoltaici in gran parte determinano il reddito forfettariamente, partendo dall’ammontare dei corrispettivi relativi alla cessione dell’energia prodotta e applicando allo stesso un coefficiente di redditività del 25%.
Appare quindi evidente come l’emissione della fattura da parte del GSE, e non della nota di credito da parte dell’impresa, non riduca la base imponibile ai fini delle imposte dirette. Le imprese, applicando alla lettera quando disposto dal comma 423, si troverebbero a pagare le imposte su redditi superiori a quelli effettivi.
Se l’applicazione del meccanismo disposto dall’articolo 15-bis sarà confermata e qualora non intervengano chiarimenti da parte dell’Amministrazione, si ritiene che le imprese interessate, ai fini della determinazione del reddito, potrebbero escludere, dall’ammontare dei corrispettivi fatturati per la cessione di energia, la corrispondente quota imponibile fatturata dal GSE. In sede di controlli automatizzati potrà sicuramente emergere un’incongruenza che non potrà non essere tenuta in debita considerazione dai verificatori.
Si tratterebbe di una soluzione dettata dalla necessità di non pagare le imposte su redditi, di fatto e per legge, non conseguiti.
In ogni caso, prima di procedere, è opportuno attendere risposte ufficiali. In tal senso è quindi auspicabile una risposta dell’Amministrazione che, probabilmente, tarda a venire perché si attendono gli esiti del contenzioso in essere.