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Con Risoluzione n. 12/E del 1° marzo 2023, l’Agenzia delle Entrate ha istituito nuovi codici tributo per il versamento di sanzioni e interessi da ravvedimento operoso, relativamente a talune imposte emergenti dalla Dichiarazione annuale dei Redditi.
In particolare, al fine di consentire il versamento, a mezzo Modello F24, degli interessi e delle sanzioni ridotte dovuti in caso di ravvedimento operoso di cui all’art. 13, D.Lgs. n. 472/1997, riferiti alle imposte sostitutive e ad altre imposte dirette emergenti dal Modello Redditi, sono stati istituiti i codici tributo indicati nella seguente tabella.
Per agevolare i contribuenti nell’individuazione dell’esatta codifica, nella tabella, in corrispondenza dei codici tributo di nuova istituzione (esposti nella prima colonna), ove si tratti di fattispecie specificatamente individuate, è riportato il codice tributo per il versamento delle relative imposte (seconda colonna).
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Codici tributo ravvedimento |
Codici tributo imposte |
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“8940” Sanzione per ravvedimento - Imposta sostitutiva IRPEF e relative addizionali e imposte di registro e bollo sui canoni locazione immobili ad uso abitativo e relative pertinenze - art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 |
“1840” “1841” “1842” |
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“1940” Interessi per ravvedimento - Imposta sostitutiva IRPEF e relative addizionali e imposte di registro e bollo sui canoni locazione immobili ad uso abitativo e relative pertinenze - art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 |
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“8941” Sanzione per ravvedimento - Acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata |
“4200” |
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“1941” Interessi per ravvedimento - Acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata |
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“8942” Sanzione per ravvedimento - Imposta sul valore degli immobili situati all'estero a qualsiasi uso destinati da soggetti residenti nel territorio dello Stato - art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011 |
“4041” “4044” “4045” |
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“1942” Interessi per ravvedimento - Imposta sul valore degli immobili situati all'estero a qualsiasi uso destinati da soggetti residenti nel territorio dello Stato - art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011 |
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“8943” Sanzione per ravvedimento - Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero da soggetti residenti nel territorio dello Stato - art. 19, comma 18, D.L. n. 201/2011 |
“4043” “4047” “4048” |
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“1943” Interessi per ravvedimento - Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero da soggetti residenti nel territorio dello Stato - art. 19, comma 18, D.L. n. 201/2011 |
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“8944” Sanzione per ravvedimento - Imposta sostitutiva sul regime forfettario - art. 1, comma 64, Legge n. 190/2014 e imposta sostitutiva regime fiscale di vantaggio imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità - art. 27, D.L. n. 98/2011 |
“1790” “1791” “1792” “1793” “1794” “1795” |
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“1944” Interessi per ravvedimento - Imposta sostitutiva sul regime forfettario - art. 1, comma 64, Legge n. 190/2014 e imposta sostitutiva regime fiscale di vantaggio imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità - art. 27, D.L. n. 98/2011 |
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“8945” Sanzione per ravvedimento - Altre imposte sui redditi e altre imposte sostitutive |
In relazione alla fattispecie oggetto di ravvedimento |
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“1945” Interessi per ravvedimento - Altre imposte sui redditi e altre imposte sostitutive |
In sede di compilazione della delega di pagamento, i suddetti codici tributo devono essere esposti nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a debito versati”, con indicazione nel campo “Anno di riferimento” del periodo d’imposta cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”.
Con la risoluzione in esame, infine, l’Agenzia delle Entrate ha soppresso i seguenti codici tributo: