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Con la Risposta a Interpello n. 236 del 2 marzo 2023, l’Agenzia delle Entrate ha reso interessanti chiarimenti in tema di Bonus Facciate. Nell’ambito della risposta a Interpello, l’Amministrazione Finanziaria ha poi precisato, in relazione alla generalità dei bonus edilizi, che i beneficiari dei crediti d'imposta derivanti dallo sconto in fattura possono liberamente procedere alla cessione degli stessi al committente per conto del quale hanno eseguito i lavori agevolabili.
Nella risposta in esame, l’Agenzia delle Entrate si è innanzitutto espressa sugli interventi volti al rifacimento delle facciate degli edifici (c.d. Bonus Facciate) di cui all’art. 1, commi da 219 a 224, Legge n. 160/2019, confermando che, per stabilire l’aliquota della detrazione spettante in capo a una società:
occorre riferirsi al principio di competenza sancito dall’art. 109, TUIR, invece che principio di cassa.
Ai fini dell’individuazione dell’aliquota di detrazione spettante, non assume, dunque, rilievo il momento del pagamento dei lavori agevolabili.
In relazione alla generalità dei bonus edilizi, nella Risposta a interpello n. 236/2023, l’Agenzia delle Entrate ha poi precisato che i beneficiari dei crediti d’imposta che scaturiscono dalla procedura di sconto in fattura, ossia la ditta appaltatrice e il professionista incaricato, possono liberamente cedere il credito al committente i lavori agevolabili.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, in particolare, tale retrocessione del credito a favore del committente sarebbe ammessa poiché non sussiste alcuna preclusione per i cessionari, banche e intermediari finanziari iscritti all’albo di cui all’art. 106, TUB, di riacquistare, nell’ambito della loro attività creditizia e finanziaria, i crediti originati dalla realizzazione di interventi agevolabili da loro stessi realizzati in qualità di committenti.
Tale condivisibile interpretazione non tiene tuttavia conto dell’effettiva portata della norma di riferimento, ossia l’art. 121, comma 1, lett. a), D.L. n. 31/2020, che non contempla alcuna limitazione soggettiva circa la qualità del cessionario, che può quindi anche essere un committente diverso da una banca o, comunque, da un istituto di credito.
Il fornitore che ha applicato lo sconto in fattura può dunque effettuare la prima cessione del credito nei confronti di qualunque soggetto, incluso il cliente al quale è stato concesso lo sconto (che, dopo averlo regolarmente accettato, ne rientra in possesso e può utilizzarlo in compensazione).
Da ultimo, nella risposta in esame, l’Agenzia delle Entrate si è espressa anche sulla rilevanza, ai fini del Bonus Facciate, dell’importo dell’IVA non detratta da parte di una banca per la fattura della ditta appaltatrice, registrata dall’istituto di credito con il meccanismo del reverse charge, senza possibilità di detrarla per effetto dell’esercizio dell’opzione di cui all’art. 36-bis, D.P.R. n.633/1972.
L’Amministrazione Finanziaria, in particolare, ha confermato che l’IVA totalmente indetraibile costituisce una componente di spesa agevolabile, giacché trattasi di onere accessorio di diretta imputazione al costo del bene o degli interventi agevolati.
Non può essere, invece, considerato ai fini del Bonus Facciate l’importo dell’eventuale IVA parzialmente indetraibile per effetto del pro-rata, poiché la stessa non può essere considerata quale costo afferente le singole operazioni di acquisto, ma una (indistinta) massa globale che si qualifica come costo generale.