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Per contrastare le attività di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, il D.Lgs. n. 231/2007 ha introdotto l’obbligo di comunicare i dati circa la titolarità effettiva al Registro delle Imprese.
La normativa antiriciclaggio definisce “titolare effettivo” la persona fisica che, in ultima istanza, possiede o controlla un'entità giuridica ovvero ne risulta beneficiaria. Qualora sia difficoltosa l’individuazione del titolare effettivo, per la sua identificazione si applica il criterio del controllo, cioè la titolarità è attribuita alle persone fisiche che hanno voti o influenza dominante nell’assemblea ordinaria.
Con la pubblicazione dei decreti attuativi del D.M. n. 55 del 11 marzo 2022, la comunicazione del titolare effettivo sarà obbligatoria per imprese con personalità giuridica, persone giuridiche private, trust e istituti giuridici affini. Tale comunicazione dovrà avvenire tramite l'invio di una pratica telematica al Registro delle Imprese, firmata digitalmente.
Sono obbligati all’adempimento gli amministratori di società di capitali, i fondatori, i rappresentanti e gli amministratori delle persone giuridiche private e i fiduciari dei trust.
Nel Modello Redditi delle società di capitali, nel quadro RU dedicato ai crediti d’imposta concessi a favore delle imprese, è richiesto l’inserimento dei dati del titolare effettivo a rigo RU150.
Le istruzioni, in particolare, precisano che nel rigo RU150 devono essere indicati, negli apposti campi, per ogni titolare effettivo persona fisica:

Sull’obbligo di istituzione del Registro dei titolari effettivi, segnaliamo che la Commissione europea ha richiamato il nostro Paese poiché, pur avendone disciplinato le modalità attuative, di fatto, detto registro non risulta ancora operativo.