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Lo scorso 28 febbraio, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha aggiornato le FAQ sulla disciplina della c.d. Nuova Sabatini, come novellata dal D.M. 22 aprile 2022 e dalla Circolare n. 410823/2022, fornendo alcuni interessanti chiarimenti circa la cumulabilità con le altre agevolazioni destinate alle imprese.
La Nuova Sabatini è l’agevolazione messa a disposizione dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy volta a facilitare l’accesso al credito delle PMI e, conseguentemente, ad accrescere la competitività del sistema produttivo del Paese.
L'agevolazione, in particolare, intende sostenere gli investimenti per acquistare o acquisire, in locazione finanziaria, macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo e hardware, nonché software e tecnologie digitali.
Al beneficio sono ammessi tutti i settori produttivi, inclusi agricoltura e pesca, con l’unica eccezione costituita dal settore economico delle attività finanziarie e assicurative.
La Nuova Sabatini prevede la concessione, da parte di banche e intermediari finanziari, di finanziamenti alle micro, piccole e medie imprese, interamente destinati a sostenere gli investimenti agevolabili, nonché di un contributo da parte del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, rapportato agli interessi sui predetti finanziamenti.
Il finanziamento, che può essere assistito dalla garanzia del Fondo di garanzia PMI fino al 80% dell’ammontare del finanziamento stesso, deve avere una durata non superiore a cinque anni ed essere d’importo compreso tra 20.000 e 4 milioni di euro.
Il contributo del Ministero costituisce un contributo in conto impianti, il cui ammontare è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo uguale all’investimento, ad un tasso di interesse annuo pari al:
Come sopra anticipato, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha recentemente aggiornato le FAQ sulla c.d. Nuova Sabatini, al fine di recepire le novità apportate dal D.M. 22 aprile 2022 e dalla Circolare n. 410823/2022 in materia di investimenti green.
Il Ministero ha innanzitutto precisato che le agevolazioni Nuova Sabatini sono concesse nei limiti delle intensità di aiuto massime concedibili in rapporto agli investimenti previste dai seguenti regolamenti unionali:
L’agevolazione è cumulabile con altri Aiuti di Stato, inclusi quelli concessi a titolo di de minimis, in relazione agli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell'intensità di aiuto o dell’importo di aiuto più elevati applicabili agli aiuti in questione, in base ai regolamenti di esenzione pertinenti in funzione dell’attività svolta dall’impresa beneficiaria.
I limiti di cumulo, tuttavia, trovano applicazione soltanto nel caso ulteriori contributi pubblici inquadrabili quali Aiuti di Stato. La Nuova Sabatini può essere, dunque, fruita unitamente a tutte le misure fiscali di carattere generale che, applicandosi alla generalità delle imprese, non configurano Aiuti di Stato.
La Nuova Sabatini è cumulabile con il credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, pur nei limiti delle intensità massime previste dal pertinente regolamento di esenzione applicabile per settore.
In relazione al credito d’imposta per investimenti in beni strumentali, che non costituisce un Aiuto di Stato, non trovano applicazione i limiti in materia di cumulo previsti dalla disciplina della Nuova Sabatini. Trova, tuttavia, applicazione il disposto di cui al comma 192 dell’art. 1, Legge n. 160/2019 e, pertanto, il bonus investimenti è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.
La Nuova Sabatini è poi cumulabile con le agevolazioni del Conto energia, pur nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 26, D.Lgs. n. 28/2011 e dai regolamenti di esenzione applicabili allo specifico settore.
Da ultimo, l’agevolazione de quo è cumulabile con gli interventi previsti all'interno del PNRR, nei limiti delle intensità massime previste dal pertinente regolamento di esenzione applicabile per settore e fatte salve le specifiche disposizioni normative che regolano le singole misure finanziate all'interno del PNRR, nonché il rispetto del divieto di doppio finanziamento (si vedano le Circolari n. 21/2021 e n. 33/2021 del Ministero dell’Economia e delle Finanze).