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Con la Sentenza C-247/21 dell’8 dicembre 2022, la Corte di giustizia europea si è espressa in materia di triangolazioni comunitarie, precisando che nella fattura emessa dal promotore della triangolazione deve essere obbligatoriamente riportata la dicitura “Inversione contabile”.
In particolare, al fine di designare il destinatario finale dei beni quale responsabile del pagamento dell’imposta, il promotore della triangolazione deve necessariamente riportare tale annotazione in fattura; in caso contrario, il promotore della triangolazione è tenuto ad assolvere l’IVA sull’acquisto intracomunitario nello Stato membro di identificazione, senza peraltro la possibilità di operare la relativa detrazione.
Tra le c.d. triangolazioni comunitarie rientrano le operazioni nelle quali intervengono tre operatori economici, identificati ai fini IVA in tre diversi Paesi membri. Lo schema tipico di queste operazioni presuppone l'intervento di un primo operatore (il promotore della triangolazione) che, per far fronte a un ordinativo ricevuto da un proprio cliente (il destinatario finale dei beni), si rivolge a un fornitore (il primo cedente), incaricandolo di consegnare direttamente i beni al cessionario finale.
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PRIMO CEDENTE |
Primo cedente, ossia il fornitore materiale dei beni. Cede i beni al promotore della triangolazione e, su incarico dello stesso, li consegna direttamente al cliente del promotore della triangolazione. |
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PROMOTORE |
Promotore della triangolazione, ossia il soggetto che interviene nell’operazione sia in qualità di primo cessionario che di secondo cedente. Vende i beni a un proprio cliente acquistandoli da un fornitore, al quale conferisce l’incarico di consegnarli al cliente. |
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DESTINATARIO FINALE |
Destinatario finale, ossia il cliente del promotore della triangolazione. Riceve dal primo cedente i beni che ha acquistato dal promotore della triangolazione. |
Pertanto, a fronte di un unico trasferimento fisico, dal primo cedente al destinatario finale, i beni sono oggetto di due distinti trasferimenti di proprietà: dal primo cedente al promotore della triangolazione e da quest’ultimo al proprio cliente.
Il fornitore (primo cedente) emette fattura non imponibile nei confronti del promotore della triangolazione che, dopo averla integrata senza applicazione dell’imposta, emette a sua volta una fattura non imponibile nei confronti del proprio cliente (il destinatario finale dei beni), designandolo espressamente quale debitore dell’imposta.
Le triangolazioni comunitarie costituiscono, dunque, cessioni non imponibili IVA sia per il primo cedente che per il promotore della triangolazione. L’operazione, infatti, è assoggettata a imposta dal destinatario finale dei beni nel suo Paese di residenza, mediante il meccanismo dell’inversione contabile.
Le operazioni in esame presuppongono l’intervento di tre diversi operatori, identificati in altrettanti Paesi membri. Non è tuttavia necessario che gli operatori economici coinvolti nell’operazione siano stabiliti in un determinato Paese membro, essendo sufficiente l’identificazione IVA. Tuttavia, affinché tale semplificazione trovi applicazione, il promotore della triangolazione non deve essere stabilito nel Paese membro di destinazione dei beni. Ad esempio, l’operatore stabilito in Italia che dispone di un rappresentante fiscale in Austria, non può utilizzare la posizione IVA austriaca per veicolare una triangolazione comunitaria in cui il destinatario finale dei beni, consegnati a destinazione da un fornitore tedesco, sia un altro soggetto passivo italiano. In questa ipotesi il promotore è quindi tenuto ad assolvere l’imposta afferente alla fattura ricevuta dal fornitore tedesco con la Partita IVA italiana, per poi assoggettare a imposta la cessione dei beni al destinatario finale degli stessi.
Inoltre, qualora il promotore della triangolazione non sia in grado di comprovare che il destinatario finale abbia effettivamente assolto l’imposta afferente all’operazione, è tenuto ad assolvere l’IVA relativa all’acquisto intracomunitario effettuato presso il primo cedente, senza la possibilità di esercitare il diritto alla relativa detrazione.
Il primo cedente e il promotore della triangolazione, infine, devono osservare gli ordinari obblighi documentali in materia di prova del trasferimento fisico dei beni a destinazione.
Le semplificazioni sopra indicate, disciplinate in ambito comunitario dagli artt. 141 e 197, Direttiva n. 2006/112/CE (c.d. Direttiva IVA), sono regolate in ambito domestico dagli artt. 38, comma 7, 40, comma 2, secondo periodo, 44, comma 2, lett. a) e 46, comma 2, ultimo periodo, D.L. n. 331/1993.
A differenza di quanto previsto da altri Paesi membri (come la Spagna, ad esempio), nella disciplina domestica non assume alcun rilievo il soggetto che effettua il trasporto a destinazione dei beni (il primo cedente, il promotore della triangolazione o il destinatario finale). è, invece, indispensabile che il trasporto materiale dei beni avvenga dal Paese del primo cedente a quello del destinatario finale della triangolazione.
Con la Sentenza C-247/21, depositata lo scorso 8 dicembre 2022, la Corte di giustizia europea ha stabilito che, ai fini dell’applicazione delle semplificazioni accordate alle triangolazioni comunitarie, il promotore della triangolazione debba obbligatoriamente esporre, nella fattura emessa nei confronti del destinatario finale dei beni, la dicitura “Inversione contabile”.
L’indicazione di tale dicitura, che costituisce un requisito sostanziale, risponde all’esigenza di informare il destinatario della fattura circa la qualificazione giuridica dell’operazione effettuata dal soggetto emittente il documento.
Tale esigenza assume una rilevanza particolare qualora l’operazione sia riconducibile ad una triangolazione intracomunitaria, giacché, in tal caso, il debitore dell’imposta dovuta sull’acquisto intracomunitario non è il soggetto che emette la fattura, ma il destinatario finale dei beni.
Siccome il regime semplificato accordato alle triangolazioni comunitarie costituisce una facoltà, l’indicazione in fattura richiesta dall’art. 226, par. 11-bis), Direttiva n. 2006/112/CE, consente di garantire che l’acquirente finale sia a conoscenza dell’obbligo impositivo su di esso posto.
L’omessa indicazione in fattura della dicitura “Inversione contabile” non consente dunque l’applicazione delle semplificazioni concesse alle triangolazioni comunitarie: il cessionario intermedio, ossia il promotore della triangolazione, deve essere quindi considerato debitore dell’imposta nel Paese membro che gli ha attribuito il numero di identificazione IVA utilizzato ai fini dell’acquisto intracomunitario.
Il promotore della triangolazione, peraltro, non può rettificare la fattura emessa con l’aggiunta della dicitura richiesta al fine di comunicare al destinatario che il documento riguarda un’operazione in triangolazione nella quale è stato designato quale debitore della relativa imposta.
Secondo la Corte di giustizia, infatti, non è ammessa la rettifica della fattura, poiché l’operazione è priva di un presupposto essenziale per l’applicazione del regime derogatorio accordato alle operazioni triangolari.
Ancorché la disciplina IVA nazionale non imponga espressamente l’indicazione in fattura della predetta dicitura, limitandosi a richiedere soltanto la designazione del destinatario finale come debitore dell’imposta, le indicazioni della Giurisprudenza unionale assumono preminenza rispetto alla legislazione domestica.
Gli operatori nazionali sono quindi tenuti ad osservare le indicazioni rese dalla Corte di giustizia europea, pena la non applicabilità delle semplificazioni accordate alle triangolazioni comunitarie.