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Con Provvedimento 6 marzo 2023, prot. n. 61196/2023, l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità con le quali mette a disposizione dei soggetti passivi IVA, e della Guardia di Finanza, le informazioni relative alle fatture elettroniche e ai corrispettivi giornalieri telematici trasmessi oltre i termini di Legge. La violazione può essere regolarizzata con l’istituto del ravvedimento operoso, o con talune delle diverse forme di definizione agevolata previste dalla c.d. Tregua fiscale.
Come sopra anticipato, con Provvedimento 6 marzo 2023, prot. n. 61196/2023, l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità con le quali comunicare ai contribuenti titolari di Partita IVA le informazioni relative:
che risultano trasmessi oltre i termini di Legge ossia, in relazione:
È previsto, in particolare, che l’Agenzia delle Entrate trasmetta ai titolari di Partita IVA un’apposita comunicazione, contenente l’invito a verificare le possibili irregolarità riscontrate, fornendo, direttamente o mediante un intermediario abilitato alla trasmissione delle dichiarazioni, i chiarimenti necessari a giustificare le presunte anomalie.
Tale comunicazione è recapitata al domicilio digitale del contribuente e alla Guardia di Finanza. Il contenuto della comunicazione e le relative informazioni di dettaglio possono essere consultati anche nel proprio Cassetto fiscale o nell’area riservata dell’interfaccia web “Fatture e corrispettivi”.
Nella comunicazione sono rese disponibili le seguenti informazioni.
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FATTURE ELETTRONICHE |
CORRISPETTIVI TELEMATICI |
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Numero delle fatture emesse in ritardo |
Numero degli invii trasmessi in ritardo |
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Tipo fattura |
ID invio |
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Tipo documento |
Matricola dispositivo |
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Numero fattura/documento |
Data di rilevazione |
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Data fattura/documento |
Data di trasmissione |
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Data di trasmissione |
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Identificativo SDI file |
Qualora le violazioni riscontrate dall’Amministrazione Finanziaria risultino effettivamente commesse, è possibile sanare la violazione avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso di cui all’art. 13, D.Lgs. n. 472/1997, beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione dell’irregolarità.
La regolarizzazione spontanea, si ricorda, può essere effettuata a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata ovvero che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza. Il ricorso al ravvedimento è invece precluso qualora sia già stato notificato un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o di accertamento, o sia stata ricevuta una comunicazione di irregolarità di cui agli artt. 36-bis, D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis, D.P.R. n. 633/1972.
Come, peraltro, indicato dalla stessa Agenzia delle Entrate nel provvedimento in esame, qualora si intenda regolarizzare la propria posizione, è possibile avvalersi, entro il 31 marzo 2023, di talune delle definizioni agevolate introdotte dalla Legge n. 197/2022, c.d. Legge di Bilancio 2023.
In particolare, qualora la tardiva trasmissione delle fatture elettroniche o dei corrispettivi telematici non abbia inciso sulla corretta liquidazione IVA, è possibile fruire della sanatoria degli errori formali di cui all’art. 1, commi da 166 a 173, Legge n. 197/2022.
Tale sanatoria consente di regolarizzare le violazioni formali commesse entro il 31 ottobre 2022, con il versamento di una somma pari a 200 euro per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni stesse. Il pagamento può essere eseguito in due rate di pari importo, da versare entro il 31 marzo 2023 e il 31 marzo 2024 (la regolarizzazione si perfeziona con il pagamento delle predette somme e con la rimozione delle irregolarità commesse).
Qualora, invece, la tardiva trasmissione abbia determinato anche la tardiva liquidazione del tributo, la violazione diviene sostanziale ed è quindi possibile fruire (soltanto) del ravvedimento speciale di cui all’art. 1, commi da 174 a 178, Legge n. 197/2022 (oltre che, naturalmente, del ravvedimento ordinario).
Tale definizione agevolata, esperibile in relazione alle dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e ai periodi d’imposta precedenti, richiede il versamento di 1/18 del minimo della sanzione, oltre all’imposta e agli interessi.
Il versamento può essere effettuato in un’unica soluzione o in un massimo di 8 rate trimestrali di pari importo, con scadenza della prima rata fissata al 31 marzo 2023; sulle rate successive alla prima, da corrispondere entro il 30 giugno, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno, sono dovuti gli interessi nella misura del tasso legale.
La regolarizzazione si perfeziona con la rimozione dell’irregolarità, o dell’omissione, ed il versamento (unica soluzione o prima rata) delle somme dovute entro il 31 marzo 2023.
L’omesso versamento, in tutto o in parte, di una delle rate successive alla prima entro il termine di quella successiva, determina la decadenza dalla rateazione e l’iscrizione a ruolo dell’importo ancora dovuto, della sanzione del 30% di cui all’art. 13, D.Lgs. n. 471/1997, sul residuo dovuto a titolo d’imposta, e degli interessi del 4% di cui all’art. 20, D.P.R. n. 602/1973, a decorrere dal 31 marzo 2023.
In tali ipotesi, la cartella di pagamento è notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di decadenza della rateazione.
Il ravvedimento speciale è consentito a condizione che le violazioni non siano state ancora contestate, alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata, con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, compresi gli avvisi bonari di cui all’art. 36-ter, D.P.R. n. 600/1973. La regolarizzazione è invece espressamente esclusa per l’emersione di attività finanziarie o patrimoniali costituite o detenute all’estero.